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Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

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2. Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per <strong>le</strong> pubbliche amministrazioni, aitrattamenti economici previsti, ai sensi della <strong>le</strong>gislazione vigente, da disposizioni normative econtrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori al<strong>le</strong> predette indennità.Art. 3 Divieto di discriminazione1. È vietata qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, secondo quanto previsto daldecreto <strong>le</strong>gislativo 11 apri<strong>le</strong> 2006, n. 198, con particolare riguardo ad ogni trattamento menofavorevo<strong>le</strong> in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive,ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti.Art. 4 Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo1. In sostituzione del<strong>le</strong> lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù del<strong>le</strong> disposizioni delpresente testo unico, il datore di lavoro può assumere persona<strong>le</strong> con contratto a tempodeterminato o utilizzare persona<strong>le</strong> con contratto temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo1, secondo comma, <strong>le</strong>ttera b), della <strong>le</strong>gge 18 apri<strong>le</strong> 1962, n. 230, e dell’articolo 1, comma 2, <strong>le</strong>tterac), della <strong>le</strong>gge 24 giugno 1997, n. 196, e con l’osservanza del<strong>le</strong> disposizioni del<strong>le</strong> <strong>le</strong>ggi medesime.2. L’assunzione di persona<strong>le</strong> a tempo determinato e l’utilizzazione di persona<strong>le</strong> temporaneo, insostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico può avvenireanche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superioriprevisti dalla contrattazione col<strong>le</strong>ttiva.3. Nel<strong>le</strong> aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro cheassume persona<strong>le</strong> con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori incongedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene concontratto di lavoro temporaneo, l’impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura <strong>le</strong> sommecorrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figliodella lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o inaffidamento.5. Nel<strong>le</strong> aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, è possibi<strong>le</strong> procedere, in casodi maternità del<strong>le</strong> suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nelprimo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all’assunzione di persona<strong>le</strong> atempo determinato e di persona<strong>le</strong> temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con <strong>le</strong>medesime agevolazioni di cui al comma 3.Art. 5 Anticipazione del trattamento di fine rapporto.1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all’articolo 32, il trattamento di fine rapporto puòessere anticipato ai fini del sostegno economico, ai sensi dell’articolo 7 della <strong>le</strong>gge 8 marzo 2000, n.53. Gli statuti del<strong>le</strong> forme pensionistiche comp<strong>le</strong>mentari di cui al decreto <strong>le</strong>gislativo 21 apri<strong>le</strong> 1993,n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire ta<strong>le</strong> anticipazione.Capo IITutela della salute e della lavoratriceArt. 6 Tutela della sicurezza e della salute<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 481

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