13.07.2015 Views

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2. La stessa procedura è seguita per comp<strong>le</strong>tare la Corte nel caso in cui altre Alti Parti Contraentiaderiscano e per provvedere ai seggi divenuti vacanti.Art. 23 Durata del mandato1. I giudici sono e<strong>le</strong>tti per un periodo di sei anni. Essi sono rie<strong>le</strong>ggibili. Tuttavia, per quantoconcerne i giudici designati alla prima e<strong>le</strong>zione, i mandati di una metà di essi scadranno al terminedi tre anni.2. I giudici il cui mandato scade al termine dei periodo inizia<strong>le</strong> di tre anni sono estratti a sorte dalSegretario Genera<strong>le</strong> del Consiglio d’Europa, immediatamente dopo la loro e<strong>le</strong>zione.3. Al fine di assicurare, nella misura del possibi<strong>le</strong>, il rinnovo dei mandati di una metà dei giudiciogni tre anni, l’Assemb<strong>le</strong>a parlamentare può, prima di procedere ad ogni ulteriore e<strong>le</strong>zione,decidere che uno o più mandati dei giudici da e<strong>le</strong>ggere abbiano una durata diversa da quella di seianni, senza tuttavia che questa durata possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.4. Nel caso in cui si debbano conferire più mandati e l’Assemb<strong>le</strong>a parlamentare applichi il paragrafoprecedente, la ripartizione dei mandati avviene mediante estrazione a sorte effettuata dalSegretario Genera<strong>le</strong> del Consiglio d’Europa immediatamente dopo l’e<strong>le</strong>zione.5. Il giudice e<strong>le</strong>tto in sostituzione di un giudice che non abbia comp<strong>le</strong>tato il periodo del<strong>le</strong> suefunzioni, rimane in carica fino alla scadenza del periodo di mandato del suo predecessore.6. Il mandato dei giudici termina quando essi raggiungono l’età di 70 anni.7. I giudici restano in funzione fino a che i loro posti non siano ricoperti. Tuttavia essi continuano atrattare <strong>le</strong> cause di cui sono già stati investiti.Art. 24 RevocaUn giudice può essere sol<strong>le</strong>vato dal<strong>le</strong> sue funzioni solo se gli altri giudici decidono, a maggioranzadei due terzi, che ha cessato di rispondere ai requisiti richiesti.Art. 25 Ufficio di cancel<strong>le</strong>ria e referendariLa Corte dispone di un ufficio di cancel<strong>le</strong>ria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dalregolamento della Corte, Essa è assistita da referendari.Art. 26 Assemb<strong>le</strong>a p<strong>le</strong>naria della CorteLa Corte riunita in Assemb<strong>le</strong>a p<strong>le</strong>nariaa) e<strong>le</strong>gge per un periodo di tre anni il suo presidente ed uno o due vice-presidenti; essi sonorie<strong>le</strong>ggibili;b) costituisce Camere per un periodo determinato;c) e<strong>le</strong>gge i presidenti del<strong>le</strong> Camere della Corte che sono rie<strong>le</strong>ggibili;d) adotta il regolamento della Corte;e) e<strong>le</strong>gge il cancelliere ed uno o più vice-cancellieri.Art. 27 - Comitati, Camere e Grande Camera1. Per la trattazione di ogni caso che <strong>le</strong> viene sottoposto, la Corte si costituisce in un comitato di tregiudici, in una Camera composta da sette giudici ed in una Grande Camera di diciassette giudici. LeCamere della Corte istituiscono i comitati per un periodo determinato.<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 91

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!