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Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

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comunitarie. Al<strong>le</strong> riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri inrelazione agli argomenti da trattare.5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l’anno, di cui una prima della presentazione al Consigliodei ministri del disegno di <strong>le</strong>gge finanziaria.6. Il Comitato si avva<strong>le</strong> di:a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e del<strong>le</strong> province autonome di Trento e di Bolzanodesignati dalla Conferenza dei presidenti del<strong>le</strong> regioni e del<strong>le</strong> province autonome ai sensidell’articolo 4 del decreto <strong>le</strong>gislativo 16 dicembre 1989, n. 418;b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall’Associazione naziona<strong>le</strong> dei comuni italiani (ANCI)e un rappresentante degli enti locali designato dalla Lega del<strong>le</strong> autonomie locali;c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e del<strong>le</strong> associazioni in possesso dei requisiti di cui agliarticoli 1 e2 della <strong>le</strong>gge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgano attività di promozione e tuteladel<strong>le</strong> persone handicappate e del<strong>le</strong> loro famiglie;d) tre rappresentanti del<strong>le</strong> organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative(6).7. Il Comitato si avva<strong>le</strong> dei sistemi informativi del<strong>le</strong> Amministrazioni in esso rappresentate.8. Il Ministro per gli affari sociali, ogni due anni, entro il 15 apri<strong>le</strong>, presenta una relazione alParlamento sui dati relativi allo stato di attuazione del<strong>le</strong> politiche per l’handicap in Italia, nonchésugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine <strong>le</strong> Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamentoautonomo, <strong>le</strong> regioni e <strong>le</strong> province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono,entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati relativi agliinterventi di loro competenza disciplinati dalla presente <strong>le</strong>gge. Nel primo anno di applicazione dellapresente <strong>le</strong>gge la relazione è presentata entro il 30 ottobre.9. Il Comitato, nell’esercizio del<strong>le</strong> sue funzioni, è coadiuvato da una commissione permanentecomposto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell’interno, del<strong>le</strong> finanze, del tesoro,della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza socia<strong>le</strong>, dell’università e dellaricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio deiministri di cui uno del Dipartimento per gli affari Sociali, uno del Dipartimento per gli affariregionali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica. La commissione è presieduta dalresponsabi<strong>le</strong> dell’Ufficio per <strong>le</strong> prob<strong>le</strong>matiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degliemarginati, del Dipartimento per gli affari sociali.(6) La Corte costituziona<strong>le</strong>, con sentenza 29 ottobre 1992, n. 406, ha dichiarato l’il<strong>le</strong>gittimitàcostituziona<strong>le</strong> del presente comma c. nella parte in cui con riguardo alla <strong>le</strong>ttera a), prevede che ilComitato «si avva<strong>le</strong> di», anziché «è composto da».Art. 41-bis Conferenza naziona<strong>le</strong> sul<strong>le</strong> politiche dell’handicap1. Il Ministro per la solidarietà socia<strong>le</strong>, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto<strong>le</strong>gislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull’handicap econvoca ogni tre anni una conferenza naziona<strong>le</strong> sul<strong>le</strong> politiche dell’handicap alla qua<strong>le</strong> invitasoggetti pubblici, privati e del privato socia<strong>le</strong> che esplicano la loro attività nel campo dell’assistenzae della integrazione socia<strong>le</strong> del<strong>le</strong> persone handicappate. Le conclusioni di ta<strong>le</strong> conferenza sonotrasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla <strong>le</strong>gislazione vigente.Art. 41-ter Progetti sperimentali<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 231

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