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Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

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) valorizzare e sviluppare, nello spirito dell’articolo 45 della Costituzione, la cooperazione acarattere di mutualità e senza fini di lucro, per favorirne lo sviluppo sul piano socia<strong>le</strong> ed economico;c) favorire l’accesso, la qualificazione e la valorizzazione del lavoro professiona<strong>le</strong>;d) promuovere l’innovazione ed il progresso scientifico e tecnologico.Art. 6 Politiche sociali1. La Regione tutela il benessere della persona e la sua autonomia formativa e cultura<strong>le</strong> e, a talfine, opera per:a) il rafforzamento di un sistema universalistico, accessibi<strong>le</strong> ed equo di prevenzione, tutela dellasalute e sicurezza socia<strong>le</strong> che garantisca il pieno godimento dei diritti e dei servizi sociali e sanitari;b) la tutela, in ogni sua forma, della persona con disabilità, orientando a tal fine <strong>le</strong> politiche ed iservizi regionali;c) il superamento di ogni forma di disagio socia<strong>le</strong> e persona<strong>le</strong>, operando per rimuoverne <strong>le</strong> cause;d) la garanzia del diritto allo studio all’interno del sistema naziona<strong>le</strong> di istruzione costituito dal<strong>le</strong>scuo<strong>le</strong> statali e dal<strong>le</strong> scuo<strong>le</strong> private paritarie e degli Enti locali, la promozione della conoscenza,dell’arricchimento cultura<strong>le</strong> e della formazione professiona<strong>le</strong> per tutto il corso della vita;e) la promozione e la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’ado<strong>le</strong>scenza finalizzata alriconoscimento dei bambini e del<strong>le</strong> bambine come soggetti titolari di diritti, a partire dal diritto allasalute, al<strong>le</strong> relazioni sociali, allo studio, al gioco, allo sport;f) la valorizzazione della pratica sportiva per tutti al fine di promuovere la buona salute del<strong>le</strong>persone;g) la promozione e il sostegno della cultura, dell’arte e della musica, favorendo la conservazione deibeni culturali e paesaggistici.Art. 7 Promozione dell’associazionismo1. La Regione valorizza <strong>le</strong> forme di associazione e di autotutela dei cittadini e, a tal fine, opera per:a) favorire forme di democrazia partecipata al<strong>le</strong> scelte del<strong>le</strong> istituzioni regionali e locali, garantendoadeguate modalità di informazione e di consultazione;b) garantire al<strong>le</strong> associazioni ed organizzazioni della Regione pari opportunità nel rappresentare ivari interessi durante il procedimento normativo;c) tutelare i consumatori nell’esercizio dei loro diritti di associazione, informazione, trasparenza e<strong>contro</strong>llo sui singoli servizi e prodotti.Art. 8 Le Autonomie locali1. La Regione, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione eadeguatezza, promuove ed attua un coordinato sistema del<strong>le</strong> Autonomie locali.2. Gli strumenti attuativi prevedono sia procedure di raccordo e di cooperazione tra i diversi livelli digoverno del territorio, sia il concorso all’attività <strong>le</strong>gislativa, amministrativa e di programmazione,propria della Regione, da parte del<strong>le</strong> Province, della Città metropolitana di Bologna e dei Comuni,anche in forma associata, con particolare riferimento al<strong>le</strong> Comunità montane.Art. 9 Le formazioni sociali1. La Regione, nell’ambito del<strong>le</strong> funzioni <strong>le</strong>gislativa, d’indirizzo, programmazione e <strong>contro</strong>llo, inattuazione del principio di sussidiarietà previsto dall’articolo 118 della Costituzione, riconosce evalorizza:<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 132

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