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Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

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1. Gli Stati Parti riconoscono che <strong>le</strong> donne e <strong>le</strong> minori con disabilità sono soggette a <strong>discriminazioni</strong>multip<strong>le</strong> e, a questo riguardo, adottano misure per garantire il pieno ed ugua<strong>le</strong> godimento di tutti idiritti umani e del<strong>le</strong> libertà fondamentali da parte del<strong>le</strong> donne e del<strong>le</strong> minori con disabilità.2. Gli Stati Parti adottano ogni misura idonea ad assicurare il pieno sviluppo, progresso edemancipazione del<strong>le</strong> donne, allo scopo di garantire loro l’esercizio ed il godimento dei diritti umani edel<strong>le</strong> libertà fondamentali enunciati nella presente Convenzione.Art. 7 Minori con disabilità1. Gli Stati Parti adottano ogni misura necessaria a garantire il pieno godimento di tutti i dirittiumani e del<strong>le</strong> libertà fondamentali da parte dei minori con disabilità, su base di uguaglianza con glialtri minori.2. In tutte <strong>le</strong> azioni concernenti i minori con disabilità, il superiore interesse del minore costituiscela considerazione preminente.3. Gli Stati Parti garantiscono ai minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori, ildiritto di esprimere liberamente <strong>le</strong> proprie opinioni su tutte <strong>le</strong> questioni che li riguardano e <strong>le</strong> loroopinioni sono debitamente prese in considerazione, tenendo conto della loro età e grado dimaturità, assicurando che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all’età, alloscopo di realizzare ta<strong>le</strong> diritto.Art. 8 Accrescimento della consapevo<strong>le</strong>zza1. Gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed adeguate allo scopo di:(a) sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione del<strong>le</strong> personecon disabilità e accrescere il rispetto per i diritti e la dignità del<strong>le</strong> persone con disabilità;(b) combattere gli stereotipi, i pregiudizi e <strong>le</strong> pratiche dannose concernenti <strong>le</strong> persone condisabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l’età, in tutti gli ambiti;c) promuovere la consapevo<strong>le</strong>zza del<strong>le</strong> capacità e i contributi del<strong>le</strong> persone con disabilità.2. Nell’ambito del<strong>le</strong> misure che adottano a tal fine, gli Stati Parti:(a) avviano e conducono efficaci campagne di sensibilizzazione del pubblico al fine di:(i) favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti del<strong>le</strong> persone con disabilità;(ii) promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevo<strong>le</strong>zza socia<strong>le</strong> nei confronti del<strong>le</strong>persone con disabilità;(iii) promuovere il riconoscimento del<strong>le</strong> capacità, dei meriti e del<strong>le</strong> attitudini del<strong>le</strong> persone condisabilità, del loro contributo nell’ambiente lavorativo e sul mercato del lavoro;(b) promuovono a tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i minori, sindalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti del<strong>le</strong> persone con disabilità;(c) incoraggiano tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare <strong>le</strong> persone con disabilità in modoconforme agli obiettivi della presente Convenzione;(d) promuovono programmi di formazione per accrescere la consapevo<strong>le</strong>zza riguardo al<strong>le</strong> personecon disabilità e ai diritti del<strong>le</strong> persone con disabilità.Art. 9 Accessibilità1. Al fine di consentire al<strong>le</strong> persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di parteciparepienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire al<strong>le</strong>persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti,all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e <strong>le</strong> tecnologie di informazione e<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 291

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