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Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

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umiliante od offensivo. In questo contesto, il concetto di mo<strong>le</strong>stia può essere definitoconformemente al<strong>le</strong> <strong>le</strong>ggi e prassi nazionali degli Stati membri.L’ordine di discriminare persone a causa della razza o dell’origine etnica è da considerarsi unadiscriminazione ai sensi del paragrafo 1.Art. 3 Campo di applicazioneNei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte <strong>le</strong> persone sia delsettore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quantoattiene:al<strong>le</strong> condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro sia indipendente che autonomo, compresi icriteri di se<strong>le</strong>zione e <strong>le</strong> condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo d’attività e a tutti ilivelli della gerarchia professiona<strong>le</strong>, nonché alla promozione;all’accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professiona<strong>le</strong>, perfezionamento eriqualificazione professiona<strong>le</strong>, inclusi i tirocini professionali;all’occupazione e al<strong>le</strong> condizioni di lavoro, comprese <strong>le</strong> condizioni di licenziamento e la retribuzione;all’affiliazione e all’attività in un’organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro o in qualunqueorganizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, nonché al<strong>le</strong> prestazioni erogateda tali organizzazioni;alla protezione socia<strong>le</strong>, comprese la sicurezza socia<strong>le</strong> e l’assistenza sanitaria;al<strong>le</strong> prestazioni sociali;all’istruzione;all’accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l’alloggio.La presente direttiva non riguarda <strong>le</strong> differenze di trattamento basate sulla nazionalità e nonpregiudica <strong>le</strong> disposizioni e <strong>le</strong> condizioni relative all’ingresso e alla residenza di cittadini di paesi terzie di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizionegiuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati.Art. 4 Requisiti essenziali e determinanti per lo svolgimento dell’attività lavorativaIn deroga all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza ditrattamento basata su una caratteristica correlata alla razza o all’origine etnica non costituiscadiscriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa vieneesp<strong>le</strong>tata, ta<strong>le</strong> caratteristica costituisca un requisito essenzia<strong>le</strong> e determinante per lo svolgimentodell’attività lavorativa, purché l’obiettivo sia <strong>le</strong>gittimo e il requisito proporzionato.Art. 5 Azione positivaAllo scopo di assicurare l’effettiva e comp<strong>le</strong>ta parità, il principio della parità di trattamento non ostaa che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare o compensaresvantaggi connessi con una determinata razza o origine etnica.Art. 6 Requisiti minimi1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda il principio della parità ditrattamento, disposizioni più favorevoli di quel<strong>le</strong> fissate nella presente direttiva.2. L’attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione dellivello di protezione <strong>contro</strong> la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nei settori diapplicazione della presente direttiva.<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 342

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