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Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

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Art. 26 Adozioni e affidamenti1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo dicinque mesi, anche al<strong>le</strong> lavoratrici che abbiano adottato un minore.2. In caso di adozione naziona<strong>le</strong>, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesisuccessivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.3. In caso di adozione internaziona<strong>le</strong>, il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore inItalia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’in<strong>contro</strong> con il minore e gliadempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata comp<strong>le</strong>ssiva del congedo,questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia.4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero di cui al comma 3, non richieda orichieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza dirittoad indennità.5. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la duratadel periodo di permanenza all’estero della lavoratrice.6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesidall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.Art. 27(Articolo abrogato dalla l. 24 dicembre 2007, n. 244)Capo IVCongedo di paternitàArt. 28 Congedo di paternità1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternitào per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermitàdella madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.2. Il padre lavoratore che intenda avva<strong>le</strong>rsi del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di lavorola certificazione relativa al<strong>le</strong> condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore nerende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445.Art. 29 Trattamento economico e normativo1. Il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.Art. 30 Trattamento previdenzia<strong>le</strong>1. Il trattamento previdenzia<strong>le</strong> è quello previsto dall’articolo 25.Art. 31 Adozioni e affidamenti1. Il congedo di cui all’articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta,al<strong>le</strong> medesime condizioni, al lavoratore.2. Il congedo di cui all’articolo 26, comma 4, spetta, al<strong>le</strong> medesime condizioni, al lavoratore. L’enteautorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata delperiodo di permanenza all’estero del lavoratore.<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 489

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