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Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

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Art. 15 SanzioniGli Stati membri determinano <strong>le</strong> sanzioni da irrogare in caso di violazione del<strong>le</strong> norme nazionali diattuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loroapplicazione. Le sanzioni che possono prevedere un risarcimento dei danni devono essere effettive,proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano <strong>le</strong> relative disposizioni alla Commissioneentro 19 luglio 2003 e provvedono poi a notificare immediatamente <strong>le</strong> eventuali modificazionisuccessive.Art. 16 AttuazioneGli Stati membri adottano <strong>le</strong> disposizioni <strong>le</strong>gislative, regolamentari e amministrative necessarie perconformarsi alla presente direttiva entro 19 luglio 2003 o possono affidare al<strong>le</strong> parti sociali, a lororichiesta congiunta, il compito di mettere in atto la presente direttiva per quanto riguarda <strong>le</strong>disposizioni che rientrano nella sfera dei contratti col<strong>le</strong>ttivi. In tal caso gli Stati membri si assicuranoche, al più tardi entro 19 luglio 2003 <strong>le</strong> parti sociali stabiliscano mediante accordo <strong>le</strong> necessariedisposizioni, fermo restando che gli Stati membri devono prendere <strong>le</strong> misure necessarie chepermettano loro di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti dalla direttiva. Essi neinformano immediatamente la Commissione.Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presentedirettiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficia<strong>le</strong>. Le modalitàdi ta<strong>le</strong> riferimento sono decise dagli Stati membri.Art. 17 Relazione1. Entro 19 luglio 2005 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono allaCommissione tutte <strong>le</strong> informazioni necessarie per consentir<strong>le</strong> di redigere una relazione destinata alParlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della presente direttiva.2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, dei pareri dell’Osservatorio europeodei fenomeni di razzismo e xenofobia, nonché del<strong>le</strong> posizioni del<strong>le</strong> parti sociali e del<strong>le</strong> organizzazioninon governative competenti. Conformemente al principio dell’integrazione di genere, la relazionefornisce altresì una valutazione dell’impatto del<strong>le</strong> disposizioni adottate su donne e uomini. Alla lucedel<strong>le</strong> informazioni ricevute, la relazione contiene all’occorrenza proposte volte a rivedere eaggiornare la presente direttiva.Art. 18 Entrata in vigoreLa presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficia<strong>le</strong> del<strong>le</strong>Comunità europee.Art. 19 DestinatariGli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2000.3.3 Normativa italiana<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 345

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