13.07.2015 Views

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1. Nel caso in cui il Comitato riceva informazioni affidabili che indichino come uno Stato Parte abbiacompiuto del<strong>le</strong> violazioni gravi o sistematiche dei diritti esposti nella Convenzione, il Comitatoinviterà quello Stato a collaborare alla verifica dell’informazione e, a questo scopo, a presentare <strong>le</strong>proprie osservazioni in merito all’informazione in questione.2. Nell’esaminare qualunque osservazione che possa essere stata presentata dallo Stato Parteinteressato, come pure qualunque altra informazione affidabi<strong>le</strong> disponibi<strong>le</strong>, il Comitato potràdesignare uno o più dei suoi membri affinché conducano un’inchiesta e riferiscano urgentemente inmerito al Comitato stesso. Laddove ciò sia stato autorizzato e abbia ottenuto il consenso dello StatoParte, l’inchiesta potrà prevedere anche una visita sul territorio dello Stato stesso.3. Dopo aver esaminato i risultati di ta<strong>le</strong> inchiesta, il Comitato li trasmetterà allo Stato Parteinteressato, unitamente ai propri commenti e raccomandazioni.4. Lo Stato Parte interessato dovrà, entro sei mesi dal ricevimento dei risultati dell’inchiesta, deicommenti e del<strong>le</strong> raccomandazioni trasmesse dal Comitato, presentare al Comitato <strong>le</strong> proprieosservazioni in proposito.5. Una simi<strong>le</strong> inchiesta dovrà essere condotta in modo confidenzia<strong>le</strong> e la cooperazione dello StatoParte dovrà essere ricercata in tutti gli stadi dell’indagine.Art. 91. In base a quanto previsto dall’articolo 18 della Convenzione, il Comitato potrà invitare lo StatoParte interessato a includere nel proprio rapporto i particolari relativi ad eventuali misure assunteper rispondere a un’inchiesta condotta in base a quanto previsto dall’articolo 8 del presenteProtocollo.2. Al termine del periodo di sei mesi cui si fa riferimento nell’articolo 8.4, il Comitato potrà, senecessario, invitare lo Stato Parte interessato a informarlo in merito al<strong>le</strong> misure deliberate inconseguenza dell’inchiesta condotta dal Comitato stesso.Art. 101. Ciascuno degli Stati Parti potrà, al momento della firma o della ratifica di questo Protocollo o allasua adesione, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato per quanto previsto negliarticoli 8 e 9.2. Qualunque Stato Parte che abbia fatto una dichiarazione conforme a quanto previsto dalparagrafo 1 del presente articolo potrà, in qualunque momento, recedere dalla sua posizione,semplicemente dandone comunicazione al Segretario Genera<strong>le</strong> del<strong>le</strong> Nazioni Unite.Art. 11Uno Stato Parte dovrà assumere tutte <strong>le</strong> misure appropriate per garantire che <strong>le</strong> persone cherientrano nella sua giurisdizione non siano soggette a maltrattamenti o intimidazioni a seguito dicomunicazioni presentate al Comitato in conformità con il presente Protocollo.Art. 12In base a quanto previsto dall’articolo 21 della Convenzione, il Comitato includerà nel suo rapportoannua<strong>le</strong> un riassunto del<strong>le</strong> attività svolte in base al presente Protocollo.Art. 13<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 402

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!