13.07.2015 Views

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito, presso ilSegretario genera<strong>le</strong> dell’Organizzazione del<strong>le</strong> Nazioni Unite, del ventisettesimo strumento di ratificao di adesione.2. Per ogni Stato che ratificherà la presente Convenzione o che vi aderirà dopo il deposito delventisettesimo strumento di ratifica o di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore trentagiorni dopo la data del deposito, da parte dello Stato in questione, del proprio strumento di ratificao di adesione.Art. 201. Il Segretario genera<strong>le</strong> dell’Organizzazione del<strong>le</strong> Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gliStati che sono o possono divenire parti della presente Convenzione, il testo del<strong>le</strong> riserve chesaranno state formulate all’atto della ratifica o dell’adesione. Ogni Stato che sol<strong>le</strong>vi del<strong>le</strong> obiezioni<strong>contro</strong> la riserva ne informerà il Segretario genera<strong>le</strong> entro il termine di 90 giorni a partire dalla datadi ta<strong>le</strong> comunicazione, che esso non accetta la riserva in questione.2. Non sarà autorizzata alcuna riserva che sia incompatibi<strong>le</strong> con l’oggetto e lo scopo della presenteConvenzione, del pari di ogni altra riserva che abbia per effetto la paralizzazione del funzionamentodi uno qualsiasi degli organi creati dalla Convenzione. Una riserva verrà considerata comerientrante nella categoria di cui sopra, quando i due terzi almeno degli Stati parti alla Convenzionesol<strong>le</strong>vino del<strong>le</strong> obiezioni.3. Le riserve possono in ogni momento essere ritirate mediante notifica indirizzata al Segretariogenera<strong>le</strong>. La notifica avrà effetto alla data del suo ricevimento.Art. 21Ogni Stato contraente può denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata alSegretario genera<strong>le</strong> dell’Organizzazione del<strong>le</strong> Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopola data in cui il Segretario genera<strong>le</strong> ne avrà ricevuto notifica.Art. 22Ogni <strong>contro</strong>versia tra due o più Stati contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione dellapresente Convenzione, che non sia stata definita mediante negoziati o a mezzo di procedureespressamente previste dalla detta Convenzione, sarà portata, a richiesta di una qualsiasi del<strong>le</strong>parti in <strong>contro</strong>versia, dinanzi alla Corte internaziona<strong>le</strong> di giustizia perchè essa decida in merito, ameno che <strong>le</strong> parti in <strong>contro</strong>versia non convengano di definire la questione altrimenti.Art. 231. Ogni Stato contraente può formulare in ogni momento una domanda di revisione della presenteConvenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario genera<strong>le</strong> dell’Organizzazione del<strong>le</strong>Nazioni Unite.2. L’Assemb<strong>le</strong>a genera<strong>le</strong> dell’Organizzazione del<strong>le</strong> Nazioni Unite deciderà sul<strong>le</strong> eventuali misure daadottare al riguardo di ta<strong>le</strong> richiesta.Art. 24Il Segretario genera<strong>le</strong> dell’Organizzazione del<strong>le</strong> Nazioni Unite informerà tutti gli Stati citati alparagrafo 1 dell’articolo 17 della presente Convenzione:<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 340

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!