13.07.2015 Views

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il consigliere naziona<strong>le</strong> di parità elabora, anchesulla base dei rapporti di cui all’articolo 15, comma 5, un rapporto al Ministro del lavoro e del<strong>le</strong>politiche sociali e al Ministro per <strong>le</strong> pari opportunità sulla propria attività e su quella svolta dalla retenaziona<strong>le</strong>. Si applica quanto previsto nell’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 15 in caso dimancata o ritardata presentazione del rapporto.Art. 20 Relazione al Parlamento1. Il Ministro del lavoro e del<strong>le</strong> politiche sociali, anche sulla base del rapporto di cui all’articolo 19,comma 5, nonché del<strong>le</strong> indicazioni fornite dal Comitato naziona<strong>le</strong> di parità, presenta in Parlamento,almeno ogni due anni, d’intesa con il Ministro per <strong>le</strong>pari opportunità, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull’applicazione della<strong>le</strong>gislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti del<strong>le</strong>disposizioni del presente decreto.Art. 21(Articolo abrogato dal d.p.r. 14 maggio 2007, n. 101 )Art. 22( Articolo abrogato dal d.p.r. 14 maggio 2007, n. 101 )Art. 23 Pari opportunità nei rapporti fra coniugi1. La materia del<strong>le</strong> pari opportunità nei rapporti familiari è disciplinata dal codice civi<strong>le</strong>.Art. 24 Vio<strong>le</strong>nza nel<strong>le</strong> relazioni familiari1. Per il contrasto alla vio<strong>le</strong>nza nel<strong>le</strong> relazioni familiari si applicano <strong>le</strong> disposizioni di cui alla <strong>le</strong>gge 4apri<strong>le</strong> 2001, n. 154.Art. 25 Discriminazione diretta e indiretta1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, qualsiasi disposizione, criterio,prassi, atto, patto o comportamento, nonché l’ordine di porre in essere un atto o uncomportamento, che produca un effetto pregiudizievo<strong>le</strong> discriminando <strong>le</strong> lavoratrici o i lavoratori inragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevo<strong>le</strong> rispetto a quello di un’altralavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio,una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possonomettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto alavoratori dell’altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell’attivitàlavorativa, purché l’obiettivo sia <strong>le</strong>gittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento sianoappropriati e necessari.2-bis. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento meno favorevo<strong>le</strong> inragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero inragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti.Art. 26 Mo<strong>le</strong>stie e mo<strong>le</strong>stie sessuali<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 431

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!