13.07.2015 Views

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

appresentanza a carattere e<strong>le</strong>ttivo per quanto attiene la componente dei cittadini stranieriimmigrati.Art. 9 Misure <strong>contro</strong> la discriminazione1. Sulla base di quanto previsto dall’articolo 44, comma 12 del Testo unico di cui al decreto<strong>le</strong>gislativo n. 286 del 1998, ed in osservanza dei decreti <strong>le</strong>gislativi 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazionedella direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra <strong>le</strong> persone indipendentemente dalla razzae dall’origine etnica) e 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità ditrattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), la Regione, avva<strong>le</strong>ndosi dellacollaborazione del<strong>le</strong> Province, dei Comuni, del<strong>le</strong> associazioni di immigrati, dell’associazionismo, delvolontariato e del<strong>le</strong> parti sociali, esercita <strong>le</strong> funzioni di osservazione, monitoraggio, assistenza econsu<strong>le</strong>nza <strong>le</strong>ga<strong>le</strong> per gli stranieri vittime del<strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong>, dirette ed indirette, per motivirazziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché del<strong>le</strong> situazioni di grave sfruttamento di cui al successivoarticolo 12.2. La Regione, ai sensi del comma 1 del presente articolo e di quanto previsto dall’articolo 21 della“Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”, inerente la non discriminazione, istituisce unCentro regiona<strong>le</strong> sul<strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> dotato di autonomia organizzativa, nell’ambito degli indirizzidel programma trienna<strong>le</strong> per l’integrazione socia<strong>le</strong> dei cittadini stranieri immigrati di cui all’articolo3.3. Regione, Province e Comuni, anche mediante l’attivazione del Difensore civico, promuovono alivello loca<strong>le</strong> azioni per garantire il corretto svolgimento dei rapporti tra cittadini stranieri epubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alla trasparenza, alla uniformità ed allacomprensione del<strong>le</strong> procedure.4. Regione ed Enti locali programmano e realizzano iniziative per agevolare l’effettiva possibilità diesercizio dei diritti di difesa e di tutela <strong>le</strong>ga<strong>le</strong> dei cittadini stranieri immigrati.5. La Regione, nell’ambito del programma trienna<strong>le</strong> per l’integrazione dei cittadini stranieriimmigrati, approva un piano regiona<strong>le</strong> di attuazione finalizzato alla definizione di azioni <strong>contro</strong> ladiscriminazione.Art. 10 Politiche abitative1. La Regione e gli Enti locali, per sostenere interventi volti a favorire la ricerca di una soluzioneabitativa anche a beneficio dei cittadini stranieri immigrati, promuovono e favoriscono:a) la costituzione di agenzie per la casa con finalità sociali, ivi comprese <strong>le</strong> agenzie per la locazionepreviste dalla <strong>le</strong>gge regiona<strong>le</strong> 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina genera<strong>le</strong> dell’intervento pubblico elsettore abitativo), in grado di gestire alloggi e di svolgere anche un’azione di orientamento edaccompagnamento alla soluzione abitativa;b) l’utilizzo ed il recupero del patrimonio edilizio esistente e disponibi<strong>le</strong>, anche mediante ladefinizione di un sistema di garanzie e di benefici fiscali, secondo quanto previsto dal<strong>le</strong> <strong>le</strong>ggi inmateria;c) la realizzazione di interventi di facilitazione alla locazione ed al credito per l’acquisto o laristrutturazione della prima casa abitativa, anche attraverso l’istituzione di appositi fondi dirotazione e garanzia.2. La Regione concede ai soggetti e secondo <strong>le</strong> modalità previste dall’articolo 48 della <strong>le</strong>ggeregiona<strong>le</strong> n. 2 del 2003, nonché ai soggetti previsti dall’articolo 14 della <strong>le</strong>gge regiona<strong>le</strong> n. 24 del2001, contributi in conto capita<strong>le</strong>, per la realizzazione di centri di accoglienza e alloggi secondo<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 388

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!