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Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

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comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nel<strong>le</strong> aree urbane chein quel<strong>le</strong> rurali. Queste misure, che includono l’identificazione e l’eliminazione di ostacoli e barriereall’accessibilità, si applicano, tra l’altro, a:(a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuo<strong>le</strong>, alloggi, strutturesanitarie e luoghi di lavoro;(b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli diemergenza.2. Gli Stati Parti inoltre adottano misure adeguate per:(a) sviluppare ed emanare norme nazionali minime e linee guida per l’accessibilità al<strong>le</strong> strutture edai servizi aperti o forniti al pubblico e verificarne l’applicazione;(b) garantire che gli organismi privati, che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico,tengano conto di tutti gli aspetti dell’accessibilità per <strong>le</strong> persone con disabilità;(c) fornire una formazione relativa ai prob<strong>le</strong>mi di accesso con cui si confrontano <strong>le</strong> persone condisabilità a tutti gli interessati;(d) dotare <strong>le</strong> strutture e gli edifici aperti al pubblico di segna<strong>le</strong>tica in caratteri Brail<strong>le</strong> e in formatifacilmente <strong>le</strong>ggibili e comprensibili;(e) mettere a disposizione forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione,incluse guide, <strong>le</strong>ttori e interpreti professionisti esperti nella lingua dei segni, allo scopo di agevolarel’accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;(f) promuovere altre forme idonee di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per garantireil loro accesso all’informazione;(g) promuovere l’accesso del<strong>le</strong> persone con disabilità al<strong>le</strong> nuove tecnologie ed ai sistemi diinformazione e comunicazione, compreso internet;(h) promuovere al<strong>le</strong> primissime fasi la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione ditecnologie e sistemi di informazione e comunicazione, in modo che tali tecnologie e sistemidivengano accessibili al minor costo.Art. 10 Diritto alla vitaGli Stati Parti riaffermano che il diritto alla vita è connaturato alla persona umana ed adottano tutte<strong>le</strong> misure necessarie a garantire l’effettivo godimento di ta<strong>le</strong> diritto da parte del<strong>le</strong> persone condisabilità, su base di uguaglianza con gli altri.Art. 11 Situazioni di rischio ed emergenze umanitarieGli Stati Parti adottano, in conformità agli obblighi derivanti dal diritto internaziona<strong>le</strong>, compreso ildiritto internaziona<strong>le</strong> umanitario e <strong>le</strong> norme internazionali sui diritti umani, tutte <strong>le</strong> misurenecessarie per garantire la protezione e la sicurezza del<strong>le</strong> persone con disabilità in situazioni dirischio, incluse <strong>le</strong> situazioni di conflitto armato, <strong>le</strong> emergenze umanitariee <strong>le</strong> catastrofi naturali.Art. 12 Ugua<strong>le</strong> riconoscimento dinanzi alla <strong>le</strong>gge1. Gli Stati Parti riaffermano che <strong>le</strong> persone con disabilità hanno il diritto al riconoscimento in ogniluogo della loro personalità giuridica.2. Gli Stati Parti riconoscono che <strong>le</strong> persone con disabilità godono della capacità giuridica su base diuguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita.<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 292

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