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Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

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2. I minori con disabilità devono essere registrati immediatamente dopo la nascita e hanno dirittosin dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una cittadinanza, e, per quanto possibi<strong>le</strong>, al dirittodi conoscere i propri genitori e di essere da questi al<strong>le</strong>vati.Art. 19 Vita indipendente ed inclusione nella societàGli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte <strong>le</strong> persone con disabilità avivere nella società, con la stessa libertà di scelta del<strong>le</strong> altre persone, e adottano misure efficaci edadeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte del<strong>le</strong> persone con disabilità di ta<strong>le</strong> diritto ela loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:(a) <strong>le</strong> persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, ilproprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolaresistemazione;(b) <strong>le</strong> persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e adaltri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza persona<strong>le</strong> necessaria per consentire loro divivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;(c) i servizi e <strong>le</strong> strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, subase di uguaglianza con gli altri, del<strong>le</strong> persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.Art. 20 Mobilità persona<strong>le</strong>Gli Stati Parti adottano misure efficaci a garantire al<strong>le</strong> persone con disabilità la mobilità persona<strong>le</strong>con la maggiore autonomia possibi<strong>le</strong>, provvedendo in particolare a:(a) facilitare la mobilità persona<strong>le</strong> del<strong>le</strong> persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti eda costi accessibili;(b) agevolare l’accesso da parte del<strong>le</strong> persone con disabilità ad ausilii per la mobilità, apparati edaccessori, tecnologie di supporto, a forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi dimediazione di qualità, in particolare rendendoli disponibili a costi accessibili;(c) fornire al<strong>le</strong> persone con disabilità e al persona<strong>le</strong> specializzato che lavora con esse unaformazione sul<strong>le</strong> tecniche di mobilità;(d) incoraggiare i produttori di ausilii alla mobilità, apparati e accessori e tecnologie di supporto aprendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità del<strong>le</strong> persone con disabilità.Art. 21 Libertà di espressione e opinione e accesso all’informazioneGli Stati Parti adottano tutte <strong>le</strong> misure adeguate a garantire che <strong>le</strong> persone con disabilità possanoesercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, ivi compresa la libertà di richiedere,ricevere e comunicare informazioni e idee su base di uguaglianza con gli altri e attraverso ognimezzo di comunicazione di loro scelta, come definito dall’articolo 2 della presente Convenzione,provvedendo in particolare a:(a) mettere a disposizione del<strong>le</strong> persone con disabilità <strong>le</strong> informazioni destinate al grande pubblicoin forme accessibili e mediante tecnologie adeguate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamentee senza costi aggiuntivi;(b) accettare e facilitare nel<strong>le</strong> attività ufficiali il ricorso da parte del<strong>le</strong> persone con disabilità, allalingua dei segni, al Brail<strong>le</strong>, al<strong>le</strong> comunicazioni aumentative ed alternative e ad ogni altro mezzo,modalità e sistema accessibi<strong>le</strong> di comunicazione di loro scelta;(c) richiedere agli enti privati che offrono servizi al grande pubblico, anche attraverso internet, difornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dal<strong>le</strong> persone con disabilità;<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 295

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