13.07.2015 Views

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopil’incitamento alla discriminazione o alla vio<strong>le</strong>nza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chipartecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loroattività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da seimesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimentio gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.(1) La L. 8 marzo 1989, n. 101 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che "Il disposto dell'articolo 3della <strong>le</strong>gge 13 ottobre 1975, n. 654, si intende riferito anche al<strong>le</strong> manifestazioni di intol<strong>le</strong>ranza epregiudizio religioso".Art. 4All’onere annuo, derivante dall’attuazione della presente <strong>le</strong>gge, valutato in L. 2.050.000, siprovvede per gli anni finanziari 1974 e 1975 mediante riduzione, rispettivamente, deglistanziamenti del fondo specia<strong>le</strong> di cui ai capitoli 3523 e 6856 degli stati di previsione della spesa delMinistero del tesoro per gli anni medesimi.Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, <strong>le</strong> occorrenti variazioni dibilancio.La presente <strong>le</strong>gge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficia<strong>le</strong> del<strong>le</strong> <strong>le</strong>ggi e deidecreti della Repubblica italiana . É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservarecome <strong>le</strong>gge dello Stato.Convenzione internaziona<strong>le</strong> sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razzia<strong>le</strong>(traduzione non ufficia<strong>le</strong>).Art.11. Nella presente Convenzione, l'espressione "discriminazione razzia<strong>le</strong>" sta ad indicare ognidistinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'originenaziona<strong>le</strong> o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere ilriconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e del<strong>le</strong> libertàfondamentali in campo politico, economico, socia<strong>le</strong> e cultura<strong>le</strong> o in ogni altro settore della vitapubblica.2. La presente Convenzione non si applica al<strong>le</strong> distinzioni, esclusioni, restrizioni o trattamentipreferenziali stabiliti da uno Stato parte della Convenzione a seconda che si tratti dei propricittadini o dei non cittadini.3. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come contrastante con<strong>le</strong> disposizioni <strong>le</strong>gislative degli Stati parti della Convenzione e che si riferiscono alla nazionalità, allacittadinanza o alla naturalizzazione, a condizione che tali disposizioni non siano discriminatorie neiconfronti di un a particolare nazionalità.4. Le speciali misure adottate al solo scopo di assicurare convenientemente il progresso di alcunigruppi razziali od etnici o di individui cui occorra la protezione necessaria per permettere loro ilgodimento e l'esercizio dei diritti dell'uomo e del<strong>le</strong> libertà fondamentali in condizioni di eguaglianzanon sono considerate misure di discriminazione razzia<strong>le</strong>, a condizione tuttavia che tali misure nonabbiano come risultato la conservazione di diritti distinti per speciali gruppi razziali e che nonvengano tenute in vigore una volta che siano raggiunti gli obiettivi che si erano prefisse.<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 349

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!