13.07.2015 Views

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

eneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa uti<strong>le</strong> ai soli fini del diritto alla pensione edell’anzianità contributiva.3. Al maggior onere derivante dall’applicazione della presente <strong>le</strong>gge, valutato in lire 1 miliardoannuo per ciascuno degli anni 1985, 1986, 1987, si provvede, per l’anno 1985, mediantecorrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione delMinistero del tesoro per l’anno finanziario medesimo e per gli anni 1986 e 1987 medianteimputazione di copertura al<strong>le</strong> disponibilità risultanti nella categoria VI (Interessi) del bilanciotrienna<strong>le</strong> 1985-1987.4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, <strong>le</strong> occorrenti variazioni dibilancio.Art. 10 Sanzioni1. I soggetti privati che non provvedono ad effettuare <strong>le</strong> comunicazioni previste dall'articolo 5 entroi termini indicati nel predetto articolo, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, alpagamento di una somma da L. 100.000 a L. 2.000.000.2. I datori di lavoro privati che, essendo obbligati ai sensi della presente <strong>le</strong>gge, non assumono icentralinisti te<strong>le</strong>fonici non vendenti, sono tenuti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamentodi una somma da lire 20.000 a L. 80.000 per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e noncoperto.3. L'applicazione del<strong>le</strong> sanzioni amministrative previste dalla presente <strong>le</strong>gge è di competenzadell'ufficio provincia<strong>le</strong> del lavoro.4. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono versate alla regione competente perterritorio, che <strong>le</strong> utilizzerà per la formazione professiona<strong>le</strong> dei non vedenti e per <strong>le</strong> spese ditrasformazione dei centralini di cui all'articolo 8.5. Gli importi del<strong>le</strong> sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono adeguati ogni treanni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza socia<strong>le</strong>, in base alla variazionedell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centra<strong>le</strong> di statistica.Art. 11 Vigilanza1. La vigilanza sull’applicazione della presente <strong>le</strong>gge è affidata al Ministero del lavoro e dellaprevidenza socia<strong>le</strong> che la esercita per mezzo dell’ispettorato del lavoro.2. Sono abrogate <strong>le</strong> disposizioni incompatibili con la presente <strong>le</strong>gge.La presente <strong>le</strong>gge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficia<strong>le</strong> del<strong>le</strong> <strong>le</strong>ggi e deidecreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservarecome <strong>le</strong>gge dello Stato.Legge 21 novembre 1988, n. 508. Norme integrative in materia di assistenzaeconomica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.Art. 1 Aventi diritto alla indennità di accompagnamento1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con <strong>le</strong>ggi 28 marzo 1968, n. 406, e11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.2. L'indennità di accompagnamento è concessa:a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 179

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!