13.07.2015 Views

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

L’Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto del<strong>le</strong> suespecificità, del<strong>le</strong> sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione socia<strong>le</strong> ed educativa.2. L’azione dell’Unione è intesa:— a sviluppare la dimensione europea dell’istruzione, segnatamente con l’apprendimento e ladiffusione del<strong>le</strong> lingue degli Stati membri,— a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l’altro il riconoscimentoaccademico dei diplomi e dei periodi di studio,— a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento,— a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui prob<strong>le</strong>mi comuni dei sistemi diistruzione degli Stati membri,— a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e aincoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell’Europa,— a incoraggiare lo sviluppo dell’istruzione a distanza.— a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l’equità e l’apertura nel<strong>le</strong>competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendol’integrità fisica e mora<strong>le</strong> degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi.3. L’Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e <strong>le</strong> organizzazioniinternazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d’Europa.4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo:— il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando in conformità della procedura <strong>le</strong>gislativaordinaria e previa consultazione del Comitato economico e socia<strong>le</strong> e del Comitato del<strong>le</strong> regioni,adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione del<strong>le</strong> disposizioni<strong>le</strong>gislative e regolamentari degli Stati membri, C 115/120 IT Gazzetta ufficia<strong>le</strong> dell’Unione europea9.5.2008— il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.Art. 2141. Le azioni dell’Unione nel settore dell’aiuto umanitario sono condotte nel quadro dei principi eobiettivi dell’azione esterna dell’Unione. Esse mirano a fornire, in modo puntua<strong>le</strong>, assistenza,soccorso e protezione al<strong>le</strong> popolazioni dei paesi terzi vittime di calamità naturali o provocatedall’uomo, per far fronte al<strong>le</strong> necessità umanitarie risultanti da queste diverse situazioni. Le azionidell’Unione e degli Stati membri si comp<strong>le</strong>tano e si rafforzano reciprocamente.2. Le azioni di aiuto umanitario sono condotte conformemente ai principi del diritto internaziona<strong>le</strong> eai principi di imparzialità, neutralità e non discriminazione.3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura <strong>le</strong>gislativa ordinaria,stabiliscono <strong>le</strong> misure che definiscono il quadro di attuazione del<strong>le</strong> azioni di aiuto umanitariodell’Unione.4. L’Unione può concludere con i paesi terzi e <strong>le</strong> organizzazioni internazionali competenti qualsiasiaccordo uti<strong>le</strong> alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 e all’articolo 21 del trattatosull’Unione europea.Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nel<strong>le</strong> sediinternazionali e a concludere accordi.5. È istituito un corpo volontario europeo di aiuto umanitario per inquadrare contributi comuni deigiovani europei al<strong>le</strong> azioni di aiuto umanitario dell’Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio,<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 80

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!