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Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

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combattere <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o <strong>le</strong>convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessua<strong>le</strong>.2. In deroga al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura<strong>le</strong>gislativa ordinaria, possono adottare i principi di base del<strong>le</strong> misure di incentivazione dell’Unione,ad esclusione di qualsiasi armonizzazione del<strong>le</strong> disposizioni <strong>le</strong>gislative e regolamentari degli Statimembri, destinate ad appoggiare <strong>le</strong> azioni degli Stati membri volte a contribuire alla realizzazionedegli obiettivi di cui al paragrafo 1.Art. 451. La libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione è assicurata.9.5.2008 IT Gazzetta ufficia<strong>le</strong> dell’Unione europea C 115/65.2. Essa implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratoridegli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e <strong>le</strong> altre condizioni di lavoro.3. Fatte salve <strong>le</strong> limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanitàpubblica, essa importa il diritto:a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri;c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un’attività di lavoro,conformemente al<strong>le</strong> disposizioni <strong>le</strong>gislative, regolamentari e amministrative che disciplinanol’occupazione dei lavoratori nazionali;d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l’oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione,sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblicaamministrazione.Art. 48Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura <strong>le</strong>gislativa ordinaria,adottano in materia di sicurezza socia<strong>le</strong> <strong>le</strong> misure necessarie per l’instaurazione della liberacircolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ailavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto:a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dal<strong>le</strong> varie <strong>le</strong>gislazioni nazionali, sia per ilsorgere e la conservazione del diritto al<strong>le</strong> prestazioni sia per il calcolo di queste;b) il pagamento del<strong>le</strong> prestazioni al<strong>le</strong> persone residenti nei territori degli Stati membri.Qualora un membro del Consiglio dichiari che un progetto di atto <strong>le</strong>gislativo di cui al primo comma<strong>le</strong>de aspetti importanti del suo sistema di sicurezza socia<strong>le</strong>, in particolare per quanto riguarda ilcampo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne altera l’equilibrio finanziario, puòchiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura <strong>le</strong>gislativaordinaria è sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da ta<strong>le</strong> sospensione, il Consiglioeuropeo:a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura <strong>le</strong>gislativaordinaria, oppureb) non agisce o chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso l’attoinizialmente proposto si considera non adottato.Art. 67<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 78

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