13.07.2015 Views

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

I membri e<strong>le</strong>ttivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamenterie<strong>le</strong>ggibili.Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte delParlamento o di un Consiglio regiona<strong>le</strong>.Art. 105Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo <strong>le</strong> norme dell’ordinamento giudiziario,<strong>le</strong> assunzioni, <strong>le</strong> assegnazioni ed i trasferimenti, <strong>le</strong> promozioni e i provvedimenti disciplinari neiriguardi dei magistrati.Art. 106Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.La <strong>le</strong>gge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche e<strong>le</strong>ttiva, di magistrati onorariper tutte <strong>le</strong> funzioni attribuite a giudici singoli.Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio diconsiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche eavvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per <strong>le</strong> giurisdizionisuperiori.Art. 107I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati adaltre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura,adottata o per i motivi e con <strong>le</strong> garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loroconsenso.Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.Il pubblico ministero gode del<strong>le</strong> garanzie stabilite nei suoi riguardi dal<strong>le</strong> norme sull’ordinamentogiudiziario.Art. 108Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con <strong>le</strong>gge.La <strong>le</strong>gge assicura l’indipendenza dei giudici del<strong>le</strong> giurisdizioni speciali, del pubblico ministero pressodi esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.Art. 109L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.Art. 110Ferme <strong>le</strong> competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizial’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.Sezione IINorme sulla giurisdizioneArt. 111<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 33

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!