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Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

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concordanti, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione delsesso, spetta al convenuto l’onere della prova sull’insussistenza della discriminazione.Art. 41 Adempimenti amministrativi e sanzioni1.Ogni accertamento di <strong>discriminazioni</strong> in violazione dei divieti di cui al Capo II del presente titolo, odi qualunque discriminazione nell’accesso al lavoro, nella promozione e nella formazioneprofessiona<strong>le</strong>, ivi compresa la progressione professiona<strong>le</strong> e di carriera, nel<strong>le</strong> condizioni di lavorocompresa la retribuzione, nonché in relazione al<strong>le</strong> forme pensionistiche comp<strong>le</strong>mentari col<strong>le</strong>ttive dicui al decreto <strong>le</strong>gislativo 5 dicembre 2005, n. 252, poste in essere da soggetti ai quali siano statiaccordati benefici ai sensi del<strong>le</strong> vigenti <strong>le</strong>ggi dello Stato, ovvero che abbiano stipulato contratti diappalto attinenti all’esecuzione di opere pubbliche, di servizi o forniture, viene comunicatoimmediatamente dalla direzione provincia<strong>le</strong> del lavoro territorialmente competente ai Ministri nel<strong>le</strong>cui amministrazioni sia stata disposta la concessione del beneficio o dell’appalto. Questi adottano <strong>le</strong>opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario, la revoca del beneficio e, nei casi più gravio nel caso di recidiva, possono decidere l’esclusione del responsabi<strong>le</strong> per un periodo di tempo fino adue anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero daqualsiasi appalto. Ta<strong>le</strong> disposizione si applica anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie ocreditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali la direzione provincia<strong>le</strong> del lavorocomunica direttamente la discriminazione accertata per l’adozione del<strong>le</strong> sanzioni previste. Ledisposizioni del presente comma non si applicano nel caso sia raggiunta una conciliazione ai sensidegli articoli 36, comma 1, e 37, comma 1.2. L’inosservanza del<strong>le</strong> disposizioni contenute negli articoli 27, commi 1, 2 e 3, 28, 29, 30, commi 1,2, 3 e 4, è punita con l’ammenda da 250 euro a 1500 euro.Art. 41-bis Vittimizzazione.1. La tutela giurisdiziona<strong>le</strong> di cui al presente Capo si applica, altresì, avverso ogni comportamentopregiudizievo<strong>le</strong> posto in essere, nei confronti della persona <strong>le</strong>sa da una discriminazione o diqualunque altra persona, qua<strong>le</strong> reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere il rispetto delprincipio di parità di trattamento tra uomini e donne.Art. 42 Adozione e finalità del<strong>le</strong> azioni positive1. Le azioni positive, consistenti in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fattoimpediscono la realizzazione di pari opportunità, nell’ambito della competenza stata<strong>le</strong>, sono direttea favorire l’occupazione femmini<strong>le</strong> e realizzate l’uguaglianza sostanzia<strong>le</strong> tra uomini e donne nellavoro.2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di:a) eliminare <strong>le</strong> disparità nella formazione scolastica e professiona<strong>le</strong>, nell’accesso al lavoro, nellaprogressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;b) favorire la diversificazione del<strong>le</strong> scelte professionali del<strong>le</strong> donne in particolare attraversol’orientamento scolastico e professiona<strong>le</strong> e gli strumenti della formazione;c) favorire l’accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoria<strong>le</strong> e la qualificazioneprofessiona<strong>le</strong> del<strong>le</strong> lavoratrici autonome e del<strong>le</strong> imprenditrici;d) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, aseconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamentoprofessiona<strong>le</strong> e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 438

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