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Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

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7. Gli accordi di programma di cui all’articolo 13, comma 1, <strong>le</strong>ttera a), possono prevedere losvolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il persona<strong>le</strong> del<strong>le</strong> scuo<strong>le</strong>, del<strong>le</strong> unità sanitarielocali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.Art. 15 Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica1. Presso ogni ufficio scolastico provincia<strong>le</strong> è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettoretecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell’articolo14, decimo comma, della <strong>le</strong>gge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due espertidesignati dagli enti locali, due esperti del<strong>le</strong> unità sanitarie locali, tre esperti designati dal<strong>le</strong>associazioni del<strong>le</strong> persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provincia<strong>le</strong>nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministero della pubblicaistruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente <strong>le</strong>gge. Il gruppo dilavoro dura in carica tre anni.2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sonocostituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari estudenti con il compito di collaborare al<strong>le</strong> iniziative educative e di integrazione predisposte dal pianoeduc3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consu<strong>le</strong>nza e proposta al provveditoreagli studi, di consu<strong>le</strong>nza al<strong>le</strong> singo<strong>le</strong> scuo<strong>le</strong>, di collaborazione con gli enti locali e <strong>le</strong> unità sanitarielocali per la conclusione e la verifica dell’esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli13, 39 e 40, per l’impostazione e l’attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché perqualsiasi altra attività inerente all’integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblicaistruzione ed al presidente della giunta regiona<strong>le</strong>. Il presidente della giunta regiona<strong>le</strong> può avva<strong>le</strong>rsidella relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agliarticoli 13, 39 e 40.Art. 16 Valutazione del rendimento e prove d’esame1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base delpiano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici,quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parzia<strong>le</strong> deicontenuti programmatici di alcune discipline.2. Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli e<strong>le</strong>menti conoscitivi di cui al comma1, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progressodell’allievo in rapporto al<strong>le</strong> sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.3. Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentiteprove equipol<strong>le</strong>nti e tempi più lunghi per l’effettuazione del<strong>le</strong> prove scritte o grafiche e la presenzadi assistenti per l’autonomia e la comunicazione.4. Gli alunni handicappati sostengono <strong>le</strong> prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolasticoo allo svolgimento di esami anche universitari con l’uso degli ausili loro necessari.5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati èconsentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia econ l’ausilio del servizio di tutorato di cui all’articolo 13, comma 6-bis. È consentito, altresì, sial’impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgereprove equipol<strong>le</strong>nti su proposta del servizio di tutorato specializzato.<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 220

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