13.07.2015 Views

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1. Il Ministro del<strong>le</strong> poste e del<strong>le</strong> te<strong>le</strong>comunicazioni contribuisce alla realizzazione di progettielaborati dal<strong>le</strong> concessionarie per i servizi radiote<strong>le</strong>visivi e te<strong>le</strong>fonici volti a favorire l’accessoall’informazione radiote<strong>le</strong>visiva e alla te<strong>le</strong>fonia anche mediante installazione di decodificatori e diapparecchiature comp<strong>le</strong>mentari, nonché mediante l’adeguamento del<strong>le</strong> cabine te<strong>le</strong>foniche.2. All’atto di rinnovo o in occasione di modifiche del<strong>le</strong> convenzioni per la concessione di serviziradiote<strong>le</strong>visivi o te<strong>le</strong>fonici sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone conhandicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione didecodificatori.Art. 26 Mobilità e trasporti col<strong>le</strong>ttivi1. Le regioni disciplinano <strong>le</strong> modalità con <strong>le</strong> quali i comuni dispongono gli interventi per consentireal<strong>le</strong> persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, al<strong>le</strong>stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto col<strong>le</strong>ttivo appositamente adattati o diservizi alternativi.2. I comuni assicurano, nell’ambito del<strong>le</strong> proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasportoindividuali per <strong>le</strong> persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente <strong>le</strong>gge, <strong>le</strong> regioni elaborano,nell’ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento del<strong>le</strong> infrastrutture urbane,piani di mobilità del<strong>le</strong> persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi diprogramma ai sensi dell’articolo 27 della <strong>le</strong>gge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedonoservizi alternativi per <strong>le</strong> zone non coperte dai servizi di trasporto col<strong>le</strong>ttivo. Fino alla comp<strong>le</strong>taattuazione dei piani, <strong>le</strong> regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità del<strong>le</strong>persone handicappate predisposti dal<strong>le</strong> regioni sono coordinati con i piani di trasporto predispostidai comuni.4. Una quota non inferiore all’1 per cento dell’ammontare dei mutui autorizzati a favore dell’Enteferrovie dello Stato è destinata agli interventi per l’eliminazione del<strong>le</strong> barriere architettoniche nel<strong>le</strong>strutture edilizie e nel materia<strong>le</strong> rotabi<strong>le</strong> appartenenti all’Ente medesimo, attraverso capitolatid’appalto formati sulla base dell’articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidentedella Repubblica 27 apri<strong>le</strong> 1978, n. 384.5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente <strong>le</strong>gge, il Ministro dei trasportiprovvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, divagone ferroviario, conformemente al<strong>le</strong> finalità della presente <strong>le</strong>gge.6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati di cui alcomma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d’appalto contenenti prescrizioni peradeguare al<strong>le</strong> finalità della presente <strong>le</strong>gge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con laloro sostituzione.Art. 27 Trasporti individuali1. A favore dei titolari di patente di guida del<strong>le</strong> categorie A, B o C speciali, con incapacità motoriepermanenti, <strong>le</strong> unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti diguida, qua<strong>le</strong> strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilanciodello Stato.2. Al comma 1 dell’articolo 1 della <strong>le</strong>gge 9 apri<strong>le</strong> 1986, n. 97, sono soppresse <strong>le</strong> paro<strong>le</strong> «, titolari dipatente F» e dopo <strong>le</strong> paro<strong>le</strong>: «capacità motorie,» sono aggiunte <strong>le</strong> seguenti: «anche prodotti i3.Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della citata <strong>le</strong>gge n. 97 del 1986, è inserito il seguente:<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 225

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!