13.07.2015 Views

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Art. 22 Trasferimento degli stanziamenti per la concessione dei beneficiAi fini della concessione della pensione, dell'indennità di accompagnamento, dell'assegno a vita edell'assistenza sanitaria, gli stanziamenti a disposizione dell'Opera naziona<strong>le</strong> per i ciechi civilivengono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a partire dall'esercizio1971.Gli stanziamenti destinati, alla data dell'entrata in vigore della presente <strong>le</strong>gge, al funzionamentodell'Opera naziona<strong>le</strong> per i ciechi civili, sono messi a disposizione, con decorrenza 1 gennaio 1971:a) del Ministero dell'interno;b) dell'Unione italiana ciechi;ripartiti proporzionalmente fra <strong>le</strong> amministrazioni medesime in conformità ai maggiori oneriderivanti al<strong>le</strong> stesse dall'applicazione del precedente articolo 21.Art. 23 Copertura della spesaAl maggior onere derivante dall'applicazione della presente <strong>le</strong>gge, valutato per l'anno finanziario1970 in 15.000 milioni di lire, si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, delfondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziariomedesimo.Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti <strong>le</strong> variazioni di bilancio resenecessarie dall'applicazione della presente <strong>le</strong>gge.Art. 24 Effetti della <strong>le</strong>gge ed abrogazioniI benefici assistenziali previsti dalla presente <strong>le</strong>gge hanno effetto dal 1 gennaio 1970.Il sistema decentrato di erogazione dei benefici previsto dalla presente <strong>le</strong>gge ha inizio dal 1 gennaio1971.Dalla stessa data <strong>le</strong> competenze dell'Opera naziona<strong>le</strong> per i ciechi civili, di cui agli articoli 4, 6 e 7,vengono trasferite ai comitati di assistenza e beneficenza pubblica, integrati secondo quantodisposto dal precedente articolo 9.E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto1963, n. 1329.Sono altresì abrogate tutte <strong>le</strong> disposizioni <strong>le</strong>gislative e regolamentari incompatibili o in contrastocon <strong>le</strong> norme della presente <strong>le</strong>gge.La presente <strong>le</strong>gge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficia<strong>le</strong> del<strong>le</strong> <strong>le</strong>ggi e deidecreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservarecome <strong>le</strong>gge dello Stato.[omissis]Legge 30 marzo 1971, n. 118. Conversione in <strong>le</strong>gge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, enuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.Art. 1 ConversioneÈ convertito in <strong>le</strong>gge il decreto-<strong>le</strong>gge 30 gennaio 1971, n. 5, concernente provvidenze a favore deimutilati ed invalidi civili.<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 160

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!