13.07.2015 Views

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Art. 38 Esame in contraddittorio dei caso e procedura di regolamento amichevo<strong>le</strong>1. Quando dichiara che il ricorso è ricevibi<strong>le</strong>, la Cortea) procede all’esame della questione in contraddittorio con i rappresentanti del<strong>le</strong> Parti e, se delcaso, ad un’inchiesta per la qua<strong>le</strong> tutti gli Stati interessati forniranno tutte <strong>le</strong> facilitazioni necessarieai fini della sua efficace conduzione;b) si mette a disposizione degli interessati per pervenire ad un regolamento amichevo<strong>le</strong> della<strong>contro</strong>versia sulla base del rispetto dei diritti dell’uomo come riconosciuti dalla Convenzione e daisuoi protocolli.2. La procedura descritta al paragrafo 1. b è riservata.Art. 39 Conclusione di un regolamento amichevo<strong>le</strong>In caso di regolamento amichevo<strong>le</strong>, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione chesi limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.Art. 40 Udienza pubblica e accesso ai documenti1. L’udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanzeeccezionali.2. I documenti depositati presso l’ufficio di cancel<strong>le</strong>ria sono accessibili al pubblico a meno che ilpresidente della Corte non decida diversamente.Art. 41 Equa soddisfazioneSe la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il dirittointerno dell’Alta Parte contraente non permette che in modo incomp<strong>le</strong>to di riparare <strong>le</strong> conseguenzedi ta<strong>le</strong> violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un’equa soddisfazione alla parte <strong>le</strong>sa.Art. 42 Sentenze del<strong>le</strong> CamereLe sentenze del<strong>le</strong> Camere divengono definitive in conformità con <strong>le</strong> disposizioni dell’articolo 44,paragrafo 2.Art. 43 Rinvio dinnanzi alla Grande Camera1. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla<strong>contro</strong>versia può, in casi eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.2. Un col<strong>le</strong>gio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questioneoggetto del ricorso sol<strong>le</strong>va gravi prob<strong>le</strong>mi di interpretazione o di applicazione della Convenzione odei suoi protocolli, e anche una grave questione di carattere genera<strong>le</strong>.3. Se il Col<strong>le</strong>gio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con una sentenza.Art. 44 Sentenze definitive1. La sentenza della Grande Camera è definitiva.2. La sentenza di una Camera diviene definitivaa) quando <strong>le</strong> parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera;b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi allaGrande Camera;c) se il Col<strong>le</strong>gio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata secondo l’articolo43.<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 94

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!