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Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

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) da un rappresentante indicato da ognuna del<strong>le</strong> associazioni e degli enti morali rappresentanti idisabili, aventi articolazione a livello regiona<strong>le</strong>, che ne facciano richiesta;c) da un rappresentante del<strong>le</strong> Aziende USL, individuano tra i direttori generali del<strong>le</strong> stesse;d) da un rappresentante del<strong>le</strong> autonomie locali.3. La Consulta è integrata su richiesta del presidente, secondo <strong>le</strong> materie oggetto del<strong>le</strong> singo<strong>le</strong>sedute, da:a) un rappresentante del<strong>le</strong> cooperative sociali di inserimento lavorativo, di cui alla <strong>le</strong>ttera b) delcomma 4 dell'art. 2 della <strong>le</strong>gge regiona<strong>le</strong> 4 febbraio 1994, n. 7, designato dal<strong>le</strong> associazionicooperative più rappresentative a livello regiona<strong>le</strong>;b) un rappresentante della sovrintendenza scolastica per l'Emilia-Romagna;c) un rappresentante dell'Agenzia regiona<strong>le</strong> per l'impiego;d) un rappresentante del<strong>le</strong> organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorioregiona<strong>le</strong>;e) un rappresentante del<strong>le</strong> principali organizzazioni regionali degli imprenditori.4. La Consulta è integrata, altresì, su richiesta del presidente, dagli assessori regionali competentiper <strong>le</strong> materie oggetto di convocazione.5. La Consulta regiona<strong>le</strong> ha il compito di:a) esprimere pareri e valutazioni sui programmi e <strong>le</strong> politiche regionali per i prob<strong>le</strong>mi delladisabilità, nonché sugli atti relativi alla stessa materia, nei casi previsti dalla <strong>le</strong>gislazione vigente eogni qualvolta richiesto dai competenti organi o dalla Consulta stessa;b) proporre modifiche ed adeguamenti della normativa;c) promuove indagini, ricerche, studi ed iniziative di interesse regiona<strong>le</strong> finalizzate ad una sempremaggiore qualificazione ed integrazione degli interventi nei confronti dei disabili.6. Al<strong>le</strong> riunioni della Consulta sono invitati i consiglieri componenti la Commissione sicurezzasocia<strong>le</strong> ed eventualmente, su richiesta del presidente, esperti nel<strong>le</strong> materie oggetto diconvocazione.7. La Consulta si dota di un proprio regolamento di funzionamento e si avva<strong>le</strong> di un collaboratoreregiona<strong>le</strong>, di qualifica funziona<strong>le</strong> non inferiore al VII livello, che funge da segretario.8. La Consulta ha durata trienna<strong>le</strong> e la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito, salvo glieventuali rimborsi per spese vive, ai sensi dell'art. 2 della <strong>le</strong>gge regiona<strong>le</strong> 18 marzo 1985, n. 8 esuccessive modificazioni.Titolo VDisposizioni finali e transitorieArt. 13 Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dalla presente <strong>le</strong>gge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediantel'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio regiona<strong>le</strong>, che verranno dotati deifinanziamenti necessari in sede di approvazione della <strong>le</strong>gge di bilancio, a norma di quantodisposto dal comma primo dell'art. 11 della <strong>le</strong>gge regiona<strong>le</strong> 6 luglio 1977, n. 31 e successivemodifiche ed integrazioni.Art. 14 Abrogazione1. È abrogata la <strong>le</strong>gge regiona<strong>le</strong> 29 luglio 1991, n. 21.<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 316

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