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Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

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1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del qua<strong>le</strong> sia stata accertata,previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo <strong>le</strong> procedure previstedalla <strong>le</strong>gge e dai contratti col<strong>le</strong>ttivi nazionali, la colpevo<strong>le</strong> violazione del dovere di vigilanza sulrispetto, da parte del persona<strong>le</strong> assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativifissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cuiall'articolo 13 del decreto <strong>le</strong>gislativo di attuazione della <strong>le</strong>gge 4 marzo 2009, n. 15, in materia diottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza del<strong>le</strong> pubblicheamministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazionealla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.2. (Comma abrogato dalla l. 15 luglio 2002, n. 145)3. Restano ferme <strong>le</strong> disposizioni vigenti per il persona<strong>le</strong> del<strong>le</strong> qualifiche dirigenziali del<strong>le</strong> Forze dipolizia, del<strong>le</strong> carriere diplomatica e prefettizia e del<strong>le</strong> Forze armate nonché del Corpo naziona<strong>le</strong> deivigili del fuoco.Art. 22 Comitato dei garanti1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito il Comitato deigaranti, i cui componenti, nel rispetto del principio di genere, sono nominati con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non èrinnovabi<strong>le</strong>.2. Il Comitato dei garanti è composto da un consigliere della Corte dei conti, designato dal suoPresidente, e da quattro componenti designati rispettivamente, uno dal Presidente dellaCommissione di cui all'articolo 13 del decreto <strong>le</strong>gislativo di attuazione della <strong>le</strong>gge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, e di efficienza e trasparenzadel<strong>le</strong> pubbliche amministrazioni, uno dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,scelto tra un esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settoridell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici dirigenzialigenerali di cui almeno uno appartenente agli Organismi indipendenti di valutazione, estratti a sortefra coloro che hanno presentato la propria candidatura. I componenti sono collocati fuori ruolo e ilposto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è resoindisponibi<strong>le</strong> per tutta la durata del mandato. Per la partecipazione al Comitato non è prevista lacorresponsione di emolumenti o rimborsi spese.3. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dallarichiesta;decorso inutilmente ta<strong>le</strong> termine si prescinde dal parere.Articolo 57 Pari opportunità1. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla datadi entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica, il "Comitato unico di garanzia per <strong>le</strong> pari opportunità, la valorizzazione del benessere dichi lavora e <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong>" che sostituisce, unificando <strong>le</strong> competenze in un soloorganismo, i comitati per <strong>le</strong> pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing,costituiti in applicazione della contrattazione col<strong>le</strong>ttiva, dei quali assume tutte <strong>le</strong> funzioni previstedalla <strong>le</strong>gge, dai contratti col<strong>le</strong>ttivi relativi al persona<strong>le</strong> del<strong>le</strong> amministrazioni pubbliche o da altredisposizioni.2. Il Comitato unico di garanzia per <strong>le</strong> pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavorae <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 421

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