13.07.2015 Views

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Il carattere ecc<strong>le</strong>siastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione nonpossono essere causa di speciali limitazioni <strong>le</strong>gislative, né di speciali gravami fiscali per la suacostituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.Art. 21Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ognialtro mezzo di diffusione.La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti,per i quali la <strong>le</strong>gge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione del<strong>le</strong> normeche la <strong>le</strong>gge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibi<strong>le</strong> il tempestivo intervento dell’autoritàgiudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria,che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria.Se questa non lo convalida nel<strong>le</strong> ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privodi ogni effetto.La <strong>le</strong>gge può stabilire, con norme di carattere genera<strong>le</strong>, che siano resi noti i mezzi di finanziamentodella stampa periodica.Sono vietate <strong>le</strong> pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte <strong>le</strong> altre manifestazioni contrarie al buoncostume. La <strong>le</strong>gge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere <strong>le</strong> violazioni.Art. 22Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, delnome.Art. 23Nessuna prestazione persona<strong>le</strong> o patrimonia<strong>le</strong> può essere imposta se non in base alla <strong>le</strong>gge.Art. 24Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi <strong>le</strong>gittimi.La difesa è diritto inviolabi<strong>le</strong> in ogni stato e grado del procedimento.Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ognigiurisdizione.La <strong>le</strong>gge determina <strong>le</strong> condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.Art. 25Nessuno può essere distolto dal giudice natura<strong>le</strong> precostituito per <strong>le</strong>gge.Nessuno può essere punito se non in forza di una <strong>le</strong>gge che sia entrata in vigore prima del fattocommesso.Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla <strong>le</strong>gge.Art. 26L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dal<strong>le</strong>convenzioni internazionali.Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!