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Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

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c) prevedere norme differenti per quanto riguarda l’età di accesso al regime o per quanto riguardala durata minima di occupazione o di affiliazione al regime per ottenerne <strong>le</strong> prestazioni;d) prevedere norme differenti, salvo quanto previsto al<strong>le</strong> <strong>le</strong>ttere h) e j), per il rimborso deicontributi nel caso in cui il lavoratore lasci il regime senza aver soddisfatto <strong>le</strong> condizioni che gligarantiscono un diritto differito al<strong>le</strong> prestazioni a lungo termine;e) stabilire condizioni differenti per la concessione del<strong>le</strong> prestazioni o fornire queste ultimeesclusivamente ai lavoratori di uno dei due sessi;f) stabilire limiti di età differenti per il collocamento a riposo;g) interrompere il mantenimento o l’acquisizione dei diritti durante i periodi di congedo di maternitào di congedo per motivi familiari prescritti in via <strong>le</strong>ga<strong>le</strong> o convenziona<strong>le</strong> e retribuiti dal datore dilavoro;h) fissare livelli differenti per <strong>le</strong> prestazioni, salvo se necessario per tener conto di e<strong>le</strong>menti dicalcolo attuaria<strong>le</strong> che sono differenti per i due sessi nel caso di regimi a contribuzione definita; nelcaso di regimi a prestazioni definite, finanziate mediante capitalizzazione, alcuni e<strong>le</strong>menti possonovariare sempreché l’ineguaglianza degli importi sia da attribuire al<strong>le</strong> conseguenze dell’utilizzazionedi fattori attuariali che variano a seconda del sesso all’atto dell’attuazione del finanziamento delregime;i) fissare livelli differenti per i contributi dei lavoratori;j) fissare livelli differenti per i contributi dei datori di lavoro, salvo:i) nel caso di regimi a contribuzione definita, quando si persegue lo scopo di perequare oravvicinare gli importi del<strong>le</strong> prestazioni pensionistiche basate su detti contributi;ii) nel caso di regimi a prestazioni definite, finanziate mediante capitalizzazione, quando i contributidei datori di lavoro sono destinati a integrare la base finanziaria indispensabi<strong>le</strong> per coprire il costodel<strong>le</strong> prestazioni definite;k) prevedere norme differenti o norme applicabili unicamente ai lavoratori di un solo sesso, salvoquanto previsto al<strong>le</strong> <strong>le</strong>ttere h) e j), per quanto riguarda la garanzia o il mantenimento del diritto aprestazioni differite nel caso in cui il lavoratore lasci il regime.2. Quando l’erogazione di prestazioni che rientrano nel campo di applicazione del presente Capo èlasciata alla discrezionalità degli organi di gestione del regime, questi ultimi devono rispettare ilprincipio di parità di trattamento.Art. 10 Attuazione per quanto riguarda i lavoratori autonomi1. Gli Stati membri adottano <strong>le</strong> misure necessarie affinché <strong>le</strong> disposizioni dei regimi professionali disicurezza socia<strong>le</strong> dei lavoratori autonomi contrarie al principio della parità di trattamento sianorivedute al più tardi con effetto dal 1° gennaio 1993 o, per gli Stati membri la cui adesione haavuto luogo dopo ta<strong>le</strong> data, dalla data in cui la direttiva 86/378/CEE è divenuta applicabi<strong>le</strong> nel loroterritorio.2. Il presente Capo non osta al fatto che i diritti e gli obblighi relativi ad un periodo di affiliazione adun regime professiona<strong>le</strong> di sicurezza socia<strong>le</strong> dei lavoratori autonomi anteriore alla revisione di ta<strong>le</strong>regime rimangano disciplinati dal<strong>le</strong> disposizioni del regime in vigore nel corso di ta<strong>le</strong> periodo.Art. 11 Possibilità di differimento per quanto riguarda i lavoratori autonomiRelativamente ai regimi professionali di sicurezza socia<strong>le</strong> dei lavoratori autonomi, gli Stati membripossono differire l’attuazione obbligatoria del principio della parità di trattamento per quantoriguarda:<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 465

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