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Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

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2 - a fissare a 18 anni l’età minima di ammissione al lavoro per alcune occupazioni consideratecome pericolose o insalubri;3 - a vietare che i bambini ancora in età d’istruzione obbligatoria siano utilizzati per lavori che liprivano del pieno beneficio di ta<strong>le</strong> istruzione;4 - a limitare la durata dell’attività lavorativa dei lavoratori di età inferiore a 18 anni in modo checorrisponda al<strong>le</strong> loro esigenze di sviluppo ed in particolare ai fabbisogni della loro formazioneprofessiona<strong>le</strong>;5 - a riconoscere il diritto dei giovani lavoratori e degli apprendisti ad un’equa retribuzione o ad unadeguata indennità;6 - a prevedere che <strong>le</strong> ore che gli ado<strong>le</strong>scenti destinano alla formazione professiona<strong>le</strong> durante ilnorma<strong>le</strong> orario di lavoro, con l’autorizzazione del datore di lavoro, siano considerate incluse nellagiornata lavorativa;7 - a fissare in un minimo di quattro settimane la durata del<strong>le</strong> ferie annuali retribuite dei lavoratoridi età inferiore a 18 anni;8 - a vietare l’impiego di lavoratori di età inferiore a 18 anni in lavori notturni, salvo per alcuni lavoristabiliti dalla <strong>le</strong>gislazione o dalla regolamentazione naziona<strong>le</strong>;9 - a prevedere che i lavoratori di età inferiore a 18 anni occupati in taluni lavori stabiliti dalla<strong>le</strong>gislazione o dalla regolamentazione naziona<strong>le</strong> siano sottoposti ad un regolare <strong>contro</strong>llo medico;10 - ad assicurare una specia<strong>le</strong> protezione <strong>contro</strong> i pericoli fisici e morali cui i bambini e gliado<strong>le</strong>scenti sono esposti ed in particolare <strong>contro</strong> quelli che risultano direttamente o indirettamentedal loro lavoro.Art. 8 Diritto del<strong>le</strong> lavoratrici madri ad una tutelaPer garantire l’effettivo esercizio del diritto del<strong>le</strong> lavoratrici madri ad una tutela, <strong>le</strong> Partis’impegnano:1 - a garantire al<strong>le</strong> lavoratrici prima e dopo il parto, un periodo di riposo di una durata tota<strong>le</strong> comeminimo di quattordici settimane, sia con un congedo retribuito sia mediante adeguate prestazioni disicurezza socia<strong>le</strong> o con fondi pubblici;2 - a considerare il<strong>le</strong>ga<strong>le</strong> la notifica di licenziamento ad una donna da parte di un datore di lavoronel periodo compreso tra il momento in cui la donna comunica la sua gravidanza al datore di lavoroe la fine del suo congedo di maternità, o ad una data ta<strong>le</strong> che il termine di preavviso scada in dettoperiodo;3 - a garantire che <strong>le</strong> madri che allattano i figli possano usufruire a tal fine di pause sufficienti;4 - a regolamentare il lavoro notturno del<strong>le</strong> donne incinte, di quel<strong>le</strong> che hanno recentementepartorito o che allattano i figli;5 - a vietare l’impiego di donne incinte o che hanno recentemente partorito o che allattano i lorofigli, in lavori sotterranei nel<strong>le</strong> miniere ed in ogni altro lavoro a carattere pericoloso, insalubre ofaticoso, ed a prendere adeguate misure per proteggere i diritti di queste donne in materia dilavoro.Art. 9 Diritto all’orientamento professiona<strong>le</strong>Per assicurare l’effettivo esercizio del diritto all’orientamento professiona<strong>le</strong>, <strong>le</strong> Parti s’impegnano aprocurare o a promuovere, come opportuno, un servizio che aiuti tutte <strong>le</strong> persone ivi compresequel<strong>le</strong> portatrici di handicap, a risolvere i prob<strong>le</strong>mi relativi alla scelta di una professione oall’avviamento professiona<strong>le</strong>, in considerazione del<strong>le</strong> caratteristiche dell’interessato e del<strong>le</strong><strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 108

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