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Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

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a) sussiste discriminazione diretta quando, a causa del suo sesso, una persona è trattata menofavorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra persona in una situazioneparagonabi<strong>le</strong>;b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassiapparentemente neutri possono mettere persone di un determinato sesso in una posizione diparticolare svantaggio rispetto a persone dell’altro sesso, a meno che ta<strong>le</strong> disposizione, criterio oprassi siano oggettivamente giustificati da una finalità <strong>le</strong>gittima e i mezzi impiegati per ilconseguimento di ta<strong>le</strong> finalità siano appropriati e necessari;c) <strong>le</strong> mo<strong>le</strong>stie sussistono quando si manifesta un comportamento non desiderato e determinato dalsesso di una persona, comportamento che ha come oggetto o conseguenza la <strong>le</strong>sione della dignitàdi una persona e la creazione di un ambiente intimidatorio, osti<strong>le</strong>, degradante, umiliante ooffensivo;d) la mo<strong>le</strong>stia sessua<strong>le</strong> sussiste quando si manifesta un comportamento non desiderato conconnotazioni sessuali, che si esprime a livello fisico, verba<strong>le</strong> o non verba<strong>le</strong>, e ha come oggetto oconseguenza la <strong>le</strong>sione della dignità di una persona, in particolare con la creazione di un ambienteintimidatorio, osti<strong>le</strong>, degradante, umiliante o offensivo.Art. 3 Campo d’applicazione1. Nei limiti del<strong>le</strong> competenze attribuite alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte <strong>le</strong>persone che forniscono beni e servizi che sono a disposizione del pubblico, indipendentementedalla persona interessata per quanto riguarda sia il settore pubblico che quello privato, compresi gliorganismi pubblici e che sono offerti al di fuori dell’area della vita privata e familiare e del<strong>le</strong>transazioni effettuate in questo ambito.2. La presente direttiva non pregiudica la libertà di scelta del contraente, nella misura in cui lascelta del contraente non si basa sul sesso della persona.3. La presente direttiva non si applica al contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicità néall’istruzione.4. La presente direttiva non si applica a questioni riguardanti l’impiego e l’occupazione. La presentedirettiva non si applica a questioni riguardanti il lavoro autonomo, nella misura in cui esse sonodisciplinate da altri atti <strong>le</strong>gislativi comunitari.Art. 4 Principio della parità di trattamento1. Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento tra uomini e donne significache:a) è proibita ogni discriminazione diretta fondata sul sesso, compreso un trattamento menofavorevo<strong>le</strong> della donna in ragione della gravidanza e della maternità;b) è proibita ogni discriminazione indiretta fondata sul sesso.2. La presente direttiva lascia impregiudicate <strong>le</strong> disposizioni più favorevoli sulla protezione delladonna in relazione alla gravidanza e alla maternità.3. Le mo<strong>le</strong>stie e <strong>le</strong> mo<strong>le</strong>stie sessuali ai sensi della presente direttiva sono considerate come<strong>discriminazioni</strong> fondate sul sesso e sono pertanto vietate. Il rifiuto di ta<strong>le</strong> comportamento da partedella persona interessata o la sua sottomissione non possono costituire il fondamento per unadecisione che interessi la persona in questione.4. L’ordine di discriminare persone direttamente o indirettamente a motivo del sesso è consideratouna discriminazione ai sensi della presente direttiva.<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 405

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