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Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

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c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione quadro in conformità con i suoiarticoli 28, 29 e 30;d) ogni altro atto, notifica o comunicazione attinente alla presente Convenzione quadro.In fede di che i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati hanno firmato la presenteConvenzione quadro.FATTO a Strasburgo, il 1 febbraio 1995, in francese ed in ing<strong>le</strong>se, i due testi facenti ugualmentefede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il SegretarioGenera<strong>le</strong> del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Statimembri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione quadroo ad aderire ad essa.D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico del<strong>le</strong> disposizioni concernenti la disciplinadell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.(estratto)Art. 2 Diritti e doveri dello straniero1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti idiritti fondamentali della persona umana previsti dal<strong>le</strong> norme di diritto interno, dal<strong>le</strong> convenzioniinternazionali in vigore e dai principi di diritto internaziona<strong>le</strong> generalmente riconosciuti.2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civi<strong>le</strong>attribuiti al cittadino italiano, salvo che <strong>le</strong> convenzioni internazionali in vigore per l’Italia e ilpresente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o <strong>le</strong>convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criterie <strong>le</strong> modalità previste dal regolamento di attuazione.3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell’OIL n. 143 del 24 giugno1975,ratificata con <strong>le</strong>gge 10 apri<strong>le</strong> 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieriregolarmente soggiornanti nel suo territorio e al<strong>le</strong> loro famiglie parità di trattamento e pienauguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica loca<strong>le</strong>.5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutelagiurisdiziona<strong>le</strong> dei diritti e degli interessi <strong>le</strong>gittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione enell’accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla <strong>le</strong>gge.6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l’ingresso, il soggiorno el’espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibi<strong>le</strong> al destinatario,ovvero, quando ciò non sia possibi<strong>le</strong>, nel<strong>le</strong> lingue francese, ing<strong>le</strong>se o spagnola, con preferenza perquella indicata dall’interessato.7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nel<strong>le</strong> forme previsti dal<strong>le</strong> norme di dirittointernaziona<strong>le</strong>. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione dellagiustizia e alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza naziona<strong>le</strong>, ogni straniero presente inItalia ha diritto di prendere contatto con <strong>le</strong> autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciòagevolato da ogni pubblico ufficia<strong>le</strong> interessato al procedimento. L’autorità giudiziaria, l’autorità dipubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficia<strong>le</strong> hanno l’obbligo di informare, nei modi e nei terminiprevisti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 369

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