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Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

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medesima <strong>le</strong>gge, non consiste nell’accertamento previsto dall’articolo 4 della <strong>le</strong>gge stessa, ma èeffettuata secondo i criteri stabiliti nell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7dell’anzidetto articolo 12. In attesa dell’adozione dell’atto di indirizzo e coordinamento, al fine digarantire i necessari interventi di sostegno, all’individuazione provvedono, nel rispetto del<strong>le</strong> relativecompetenze, uno psicologo, ovvero un medico specialista nella patologia denunciata, in serviziopresso l’unità sanitaria loca<strong>le</strong> di residenza dell’alunno.2. Qualora la commissione medica di cui all’articolo 4 della <strong>le</strong>gge 5 febbraio 1992, n. 104, non sipronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati,in via provvisoria, ai soli fini previsti dall’articolo 33 della stessa <strong>le</strong>gge, da un medico specialistanella patologia denunciata, in servizio presso l’unità sanitaria loca<strong>le</strong> da cui è assistito l’interessato.3. L’accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all’emissione dell’accertamentodefinitivo da parte della commissione.3-bis. La commissione medica di cui all’articolo 4 della <strong>le</strong>gge 5 febbraio 1992, n. 104, devepronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entrocentottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.3-ter. Al comma 3 dell’articolo 33 della <strong>le</strong>gge 5 febbraio 1992, n. 104, <strong>le</strong> paro<strong>le</strong> “hanno diritto a tregiorni di permesso mensi<strong>le</strong>” devono interpretarsi nel senso che il permesso mensi<strong>le</strong> deve esserecomunque retribuito. All’onere derivante dall’applicazione del presente comma, valutato in lire 30miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini delbilancio trienna<strong>le</strong> 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro perl’anno 1993, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza delConsiglio dei ministri.Art. 31. Per il 1992 è concesso all’Unione italiana ciechi un contributo di lire 4.000 milioni. Al relativoonere si provvede a carico del<strong>le</strong> disponibilità del capitolo 4287 dello stato di previsione del Ministerodell’interno per il medesimo anno.Art. 41. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficia<strong>le</strong>della Repubblica italiana e sarà presentato al<strong>le</strong> Camere per la conversione in <strong>le</strong>gge.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficia<strong>le</strong> degli attinormativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.D. P. R. 24 luglio 1996, n. 503. Regolamento recante norme per l'eliminazione del<strong>le</strong>barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.Titolo IScopi e campo di applicazioneArt. 1 Definizioni ed oggetto1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunementedefiniti "barriere architettoniche".2. Per barriere architettoniche si intendono:<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 236

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