13.07.2015 Views

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

a) <strong>le</strong> centrali ed i centralini dell’Azienda te<strong>le</strong>fonica di Stato destinati all’esclusiva ed indiscriminatafornitura al pubblico di un servizio te<strong>le</strong>fonico immediato, continuativo ed incondizionato;b) i centralini destinati ai servizi di polizia, della protezione civi<strong>le</strong> e della difesa naziona<strong>le</strong>.7. L’esclusione di cui al precedente comma si applica, con gli stessi limiti stabiliti per l’Aziendate<strong>le</strong>fonica di Stato, anche al<strong>le</strong> società private concessionarie dei servizi te<strong>le</strong>fonici.8. I datori di lavoro pubblici e privati che, in base agli obblighi previsti dalla presente <strong>le</strong>gge, sonotenuti ad assumere un numero di centralinisti non vedenti superiore rispetto a quello previsto dalla<strong>le</strong>gislazione precedente, hanno facoltà di ottemperare ai maggiori obblighi entro un anno dalla datadi entrata in vigore della presente <strong>le</strong>gge.Art. 4 Coordinamento con la disciplina genera<strong>le</strong>1. I lavoratori occupati ai sensi della presente <strong>le</strong>gge sono computati a copertura dell’aliquotad’obbligo, prevista dalla disciplina genera<strong>le</strong> del collocamento obbligatorio, secondo la causa che hadeterminato la cecità.2. Nel caso in cui si renda disponibi<strong>le</strong> un posto riservato ai centralinisti non vedenti e il datore dilavoro, pubblico o privato, abbia adempiuto agli obblighi occupazionali previsti dalla disciplinagenera<strong>le</strong> del<strong>le</strong> assunzioni obbligatorie, è tenuto ad assumere il centralinista in eccedenza agliobblighi stessi.3. Al verificarsi della prima vacanza in qualsiasi categoria protetta, il centralinista te<strong>le</strong>fonico nonvedente, assunto ai sensi del precedente comma, viene computato nell’aliquota d’obbligo.4. In caso di comp<strong>le</strong>tezza del ruolo organico dei datori di lavoro pubblici i centralinisti non vedentisono inquadrati in soprannumero fino al verificarsi della prima vacanza.Art. 5 Denunce1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente <strong>le</strong>gge, i datori di lavoro pubblici eprivati soggetti agli obblighi di cui all’art. 3 debbono comunicare agli uffici provinciali del lavoro <strong>le</strong>caratteristiche dei centralini te<strong>le</strong>fonici, con la precisazione del<strong>le</strong> linee urbane e dei posti di lavoro dicui sono dotati, il numero e <strong>le</strong> generalità dei centralinisti te<strong>le</strong>fonici privi della vista e vedenti,indicando la data in cui sono stati adibiti ai centralini medesimi.2. I datori di lavoro che procedono alla installazione o trasformazione di centralini te<strong>le</strong>fonici checomportino l’obbligo di assunzione previsto dalla presente <strong>le</strong>gge, sono tenuti a darnecomunicazione entro sessanta giorni agli uffici provinciali del lavoro, indicando il numero del<strong>le</strong> lineeurbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati.3. La Società italiana per l’esercizio te<strong>le</strong>fonico-SIP, entro sessanta giorni dall’installazione otrasformazione di centralini te<strong>le</strong>fonici che comportino l’obbligo di assunzione previsto dalla presente<strong>le</strong>gge, deve comunicare agli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio l’operazioneavvenuta e <strong>le</strong> caratteristiche dell’apparecchiatura te<strong>le</strong>fonica.4. La Società italiana per l’esercizio te<strong>le</strong>fonico-SIP è tenuta a comunicare, all’ufficio provincia<strong>le</strong> dellavoro e della massima occupazione che lo richieda, l’e<strong>le</strong>nco dei datori di lavoro, presso i quali sonoinstallati centralini te<strong>le</strong>fonici che comportino l’obbligo di assunzione.Art. 6 Modalità per il collocamento1. Entro sessanta giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di assumere i centralinisti te<strong>le</strong>fonici prividella vista, i datori di lavoro privati presentano richiesta nominativa dei centralinisti disoccupatiiscritti presso l’ufficio provincia<strong>le</strong> del lavoro e della massima occupazione.<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 177

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!