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Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

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notifica dello stesso. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice diprocedura civi<strong>le</strong>.7. Con la decisione che definisce il giudizio, il giudice può altresì condannare il convenuto alrisarcimento del danno, anche non patrimonia<strong>le</strong>. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione deldanno, dei comportamenti di cui all’articolo 55-ter, comma 7.8. In caso di accertata violazione del divieto di cui all’articolo 55-ter, da parte di soggetti pubblici oprivati ai quali siano stati accordati benefici ai sensi del<strong>le</strong> <strong>le</strong>ggi vigenti dello Stato o del<strong>le</strong> regioni,ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all’esecuzione di opere pubbliche, diservizi o di forniture, il giudice dà immediata comunicazione al<strong>le</strong> amministrazioni pubbliche o entipubblici che abbiano disposto la concessione dei benefici, incluse <strong>le</strong> agevolazioni finanziarie ocreditizie, o dell’appalto.Tali amministrazioni o enti revocano i benefici e, nei casi più gravi, dispongono l’esclusione delresponsabi<strong>le</strong> per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie,ovvero da qualsiasi appalto.9. Chiunque non ottempera o elude l’esecuzione dei provvedimenti di cui ai commi 4, 5 e 6, èpunito con l’ammenda fino a 50.000 euro o l’arresto fino a tre anni.Art. 55-sexies Onere della prova1. Quando il ricorrente, anche nei casi di cui all’articolo 55-septies, deduce in giudizio e<strong>le</strong>menti difatto idonei a presumere la violazione del divieto di cui all’articolo 55-ter, spetta al convenutol’onere di provare che non vi è stata la violazione del medesimo divieto.Art. 55-septies Legittimazione ad agire di associazioni ed enti1. Sono <strong>le</strong>gittimati ad agire ai sensi dell’articolo 55-quinquies in forza di de<strong>le</strong>ga rilasciata, a pena dinullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno delsoggetto passivo della discriminazione, <strong>le</strong> associazioni e gli enti inseriti in apposito e<strong>le</strong>nco approvatocon decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua de<strong>le</strong>ga del Ministro per i diritti e <strong>le</strong>pari opportunità, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, ed individuati sulla basedel<strong>le</strong> finalità programmatiche e della continuità dell’azione.2. Qualora il soggetto pubblico o privato ponga in essere un atto o un comportamentodiscriminatorio di carattere col<strong>le</strong>ttivo e non siano individuabili in modo immediato e diretto isoggetti <strong>le</strong>si dal<strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong>, il ricorso può essere presentato dal<strong>le</strong> associazioni o gli entirappresentativi dell’interesse <strong>le</strong>so di cui al comma 1.Art. 55-octies Promozione del principio di parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e lorofornitura1. Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e lorofornitura, il Ministro per i diritti e <strong>le</strong> pari opportunità favorisce il dialogo con <strong>le</strong> associazioni, gliorganismi e gli enti che hanno un <strong>le</strong>gittimo interesse alla rimozione del<strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong>, medianteconsultazioni periodiche.Art. 55-novies Ufficio per la promozione della parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi eloro fornitura1. I compiti di promozione, analisi, <strong>contro</strong>llo e sostegno della parità di trattamento nell’accesso abeni e servizi e loro fornitura, senza <strong>discriminazioni</strong> fondate sul sesso, sono svolti dall’Ufficio di<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 445

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