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Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

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6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funziona<strong>le</strong> inizia<strong>le</strong> seguono, con il concorso degli operatoridel<strong>le</strong> unità sanitarie locali, della scuola e del<strong>le</strong> famiglie, verifiche per <strong>contro</strong>llare gli effetti dei diversiinterventi e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico.7. I compiti attribuiti al<strong>le</strong> unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo <strong>le</strong> modalitàindicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell’articolo 5, primocomma, della <strong>le</strong>gge 23 dicembre 1978, n. 833.8. Il profilo dinamico-funziona<strong>le</strong> è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuolae<strong>le</strong>mentare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.9. Ai minori handicappati soggetti all’obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi disalute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l’educazione e l’istruzione scolastica. A talfine il provveditore agli studi, d’intesa con <strong>le</strong> unità sanitarie locali e i centri di recupero e diriabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e dellaprevidenza socia<strong>le</strong>, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezionistaccate della scuola stata<strong>le</strong>. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati neicentri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l’impossibilitàdella frequenza della scuola dell’obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di <strong>le</strong>zione. Lafrequenza di tali classi, attestata dall’autorità scolastica mediante una relazione sul<strong>le</strong> attività svoltedai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza del<strong>le</strong>classi al<strong>le</strong> quali i minori sono iscritti.10. Negli ospedali, nel<strong>le</strong> cliniche e nel<strong>le</strong> divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolopossono essere perseguiti anche mediante l’utilizzazione di persona<strong>le</strong> in possesso di specificaformazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua unperiodo di tirocinio di un anno sotto la guida di persona<strong>le</strong> esperto.(3) Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423 hadisposto (con l'art. 2, comma 5) che il comma 5 del presente articolo "va interpretato nel senso chel'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio deldiritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 dellamedesima <strong>le</strong>gge, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della <strong>le</strong>gge stessa, ma èeffettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7dell'anzidetto articolo 12.Art. 13 Integrazione scolastica1. L’integrazione scolastica della persona handicappata nel<strong>le</strong> sezioni e nel<strong>le</strong> classi comuni del<strong>le</strong>scuo<strong>le</strong> di ogni ordine e grado e nel<strong>le</strong> università si realizza, fermo restando quanto previsto dal<strong>le</strong><strong>le</strong>ggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, ancheattraverso:a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali,culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A ta<strong>le</strong>scopo gli enti locali, gli organi scolastici e <strong>le</strong> unità sanitarie locali, nell’ambito del<strong>le</strong> rispettivecompetenze, stipulano gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della <strong>le</strong>gge 8 giugno 1990, n.142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente <strong>le</strong>gge, con decreto del Ministrodella pubblica istruzione, d’intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gliindirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati allapredisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 217

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