13.07.2015 Views

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

del<strong>le</strong> Nazioni Unite, della Dichiarazione universa<strong>le</strong> dei diritti dell’uomo, della Dichiarazione del<strong>le</strong>Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte <strong>le</strong> forme di discriminazione razzia<strong>le</strong>, e della presenteConvenzione.Seconda ParteArt. 81. Viene istituito un Comitato per l’eliminazione della discriminazione razzia<strong>le</strong> (qui appresso indicato“il Comitato”) composto di diciotto esperti noti per il loro alto senso mora<strong>le</strong> e la loro imparzialità,che vengono e<strong>le</strong>tti dagli Stati contraenti fra i loro cittadini e che vi partecipano a titolo persona<strong>le</strong>,tenuto conto di una equa ripartizione geografica e della rappresentanza del<strong>le</strong> varie forme di civiltànonché dei più importanti sistemi giuridici.2. I membri del Comitato sono e<strong>le</strong>tti a scrutinio segreto dalla lista di candidati designati dagli Staticontraenti. Ogni Stato contraente può designare un candidato scelto tra i propri cittadini.3. La prima e<strong>le</strong>zione avrà luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presenteConvenzione. Almeno tre mesi prima della data di ogni e<strong>le</strong>zione, il Segretario genera<strong>le</strong>dell’Organizzazione del<strong>le</strong> Nazioni Unite invia agli Stati contraenti una <strong>le</strong>ttera per invitarli apresentare <strong>le</strong> proprie candidature entro un termine di due mesi. Il Segretario genera<strong>le</strong> compila unalista per ordine alfabetico di tutti i candidati così designati, con l’indicazione degli Stati contraentiche li hanno designati, e la comunica agli Stati contraenti.4. I membri del Comitato sono e<strong>le</strong>tti nel corso di una riunione degli Stati contraenti, indetta alSegretario genera<strong>le</strong> presso la Sede dell’Organizzazione del<strong>le</strong> Nazioni Unite. In ta<strong>le</strong> riunione, ove ilquorum è formato dai due terzi degli Stati contraenti, vengono e<strong>le</strong>tti membri del Comitato icandidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti deirappresentanti degli Stati contraenti presenti e votanti.5. a) I membri del Comitato restano in carica quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove tra imembri e<strong>le</strong>tti nel corso della prima e<strong>le</strong>zione avrà termine dopo due anni; subito dopo la primae<strong>le</strong>zione, il nome di questi nove membri sarà sorteggiato dal Presidente del Comitato.b) Per colmare <strong>le</strong> casuali vacanze, lo Stato contraente il cui esperto abbia cessato di esercitare <strong>le</strong>proprie funzioni di Membro del Comitato nominerà un altro esperto tra i propri concittadini, conriserva dell’approvazione del Comitato.6. Le spese dei membri del Comitato, per il periodo in cui assolvono <strong>le</strong> loro funzioni in seno alComitato sono a carico degli Stati contraenti.Art. 91. Gli Stati contraenti s’impegnano a presentare al Segretario genera<strong>le</strong> dell’Organizzazione del<strong>le</strong>Nazioni Unite, perché venga esaminato dal Comitato, un rapporto sul<strong>le</strong> misure di carattere<strong>le</strong>gislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere che sono state prese per dare esecuzioneal<strong>le</strong> disposizioni della presente Convenzione: a) entro il termine di un anno a partire dall’entrata invigore della Convenzione, per ogni Stato interessato per ciò che lo riguarda e b) in seguito, ognidue anni ed inoltre ogni volta che il Comitato ne farà richiesta. Il Comitato può chiedere agli Staticontraenti del<strong>le</strong> informazioni supp<strong>le</strong>mentari.2. Il Comitato sottopone ogni anno all’Assemb<strong>le</strong>a genera<strong>le</strong> dell’Organizzazione del<strong>le</strong> Nazioni Unite,per il tramite del Segretario genera<strong>le</strong>, un rapporto sul<strong>le</strong> proprie attività e può dare suggerimenti efare raccomandazioni di carattere genera<strong>le</strong>, in base ai rapporti ed al<strong>le</strong> informazioni che ha ricevuto<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 335

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!