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Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

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Art. 21 DestinatariGli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.Direttiva 2006/54/CE del 5 luglio 2006. Direttiva del Parlamento Europeo e delConsiglio riguardante l’attuazione del principio del<strong>le</strong> pari opportunità e della parità ditrattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).Titolo IDisposizioni generaliArt. 1 ScopoLo scopo della presente direttiva è assicurare l’attuazione del principio del<strong>le</strong> pari opportunità e dellaparità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.A tal fine, essa contiene disposizioni intese ad attuare il principio della parità di trattamento perquanto riguarda:a) l’accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professiona<strong>le</strong>;b) <strong>le</strong> condizioni di lavoro, compresa la retribuzione;c) i regimi professionali di sicurezza socia<strong>le</strong>.Inoltre, la presente direttiva contiene disposizioni intese a renderne più efficace l’attuazionemediante l’istituzione di procedure adeguate.Art. 2 Definizioni1. Ai sensi della presente direttiva si applicano <strong>le</strong> seguenti definizioni:a) discriminazione diretta: situazione nella qua<strong>le</strong> una persona è trattata meno favorevolmente inbase al sesso di quanto un’altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una situazione analoga;b) discriminazione indiretta: situazione nella qua<strong>le</strong> una disposizione, un criterio o una prassiapparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio <strong>le</strong> persone diun determinato sesso, rispetto a persone dell’altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio oprassi siano oggettivamente giustificati da una finalità <strong>le</strong>gittima e i mezzi impiegati per il suoconseguimento siano appropriati e necessari;c) mo<strong>le</strong>stie: situazione nella qua<strong>le</strong> si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso diuna persona avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di ta<strong>le</strong> persona e di creare un climaintimidatorio, osti<strong>le</strong>, degradante, umiliante od offensivo;d) mo<strong>le</strong>stie sessuali: situazione nella qua<strong>le</strong> si verifica un comportamento indesiderato aconnotazione sessua<strong>le</strong>, espresso in forma verba<strong>le</strong>, non verba<strong>le</strong> o fisica, avente lo scopo o l’effettodi violare la dignità di una persona, in particolare attraverso la creazione di un clima intimidatorio,osti<strong>le</strong>, degradante, umiliante o offensivo;e) retribuzione: salario o stipendio norma<strong>le</strong> di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagatidirettamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore a motivodell’impiego di quest’ultimo;f) regimi professionali di sicurezza socia<strong>le</strong>: regimi non regolati dalla direttiva 79/7/CEE delConsiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla gradua<strong>le</strong> attuazione del principio di parità ditrattamento tra gli uomini e <strong>le</strong> donne in materia di sicurezza socia<strong>le</strong> aventi lo scopo di fornire ailavoratori, subordinati o autonomi, raggruppati nell’ambito di un’impresa o di un gruppo di imprese,di un ramo economico o di un settore professiona<strong>le</strong> o interprofessiona<strong>le</strong>, prestazioni destinate a<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 462

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