13.07.2015 Views

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2. L'Assemb<strong>le</strong>a genera<strong>le</strong> dell'Organizzazione del<strong>le</strong> Nazioni Unite deciderà sul<strong>le</strong> eventuali misure daadottare al riguardo di ta<strong>le</strong> richiesta.Art.24Il Segretario genera<strong>le</strong> dell'Organizzazione del<strong>le</strong> Nazioni Unite informerà tutti gli Stati citati alparagrafo 1 dell'articolo 17 della presente Convenzione:a) del<strong>le</strong> firme apposte alla presente Convenzione e degli strumenti di ratifica e di adesionedepositati conformemente agli articoli 17 e 18;b) della data alla qua<strong>le</strong> la presente Convenzione entrerà in vigore in base all'articolo 19;c) del<strong>le</strong> comunicazioni e del<strong>le</strong> dichiarazioni ricevute in base agli articoli 14, 20 e 23;d) del<strong>le</strong> denuncie notificate in base all'articolo 21.Art.251. La presente Convenzione, i cui testi ing<strong>le</strong>se, cinese, spagnolo, francese e russo fannoegualmente fede, sarà depositata negli archivi dell'Organizzazione del<strong>le</strong> Nazioni Unite.2. Il Segretario genera<strong>le</strong> dell'Organizzazione del<strong>le</strong> Nazioni Unite farà avere una copia della presenteConvenzione certificata conforme a tutti gli Stati appartenenti ad una qualsiasi del<strong>le</strong> categorie citateal paragrafo 1 dell'articolo 17 della Convenzione.In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato lapresente Convenzione, che è stata aperta alla firma a New York, il 7 marzo 1966.D.L. 26 apri<strong>le</strong> 1993, n. 122. Misure urgenti in materia di discriminazione razzia<strong>le</strong>, etnicae religiosa. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 1993, n. 205Art. 1 Discriminazione, odio e vio<strong>le</strong>nza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi1. L’art. 3 della <strong>le</strong>gge 13 ottobre 1975, n. 654, è sostituito dal seguente:"Art. 3. –1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizionedell'articolo 4 della convenzione, è punito: a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde inqualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razzia<strong>le</strong> o etnico, ovvero incita acommettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b)con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commettevio<strong>le</strong>nza o atti di provocazione alla vio<strong>le</strong>nza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.2.(Capoverso soppresso dalla L. 25 giugno 1993, n. 205).3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopil'incitamento alla discriminazione o alla vio<strong>le</strong>nza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chipartecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loroattività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da seimesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimentio gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.1- bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della <strong>le</strong>gge 13 ottobre1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla <strong>le</strong>gge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribuna<strong>le</strong> può altresìdisporre una o più del<strong>le</strong> seguenti sanzioni accessorie:<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 358

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!