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Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

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dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all’effettivo ingresso del minore nel nuc<strong>le</strong>ofamiliare;b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali oassistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa, così comeindividuate con i decreti di cui al comma 5, e la data della nascita o dell’effettivo ingresso delminore nel nuc<strong>le</strong>o familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, ecomunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti è altresì definita la data di iniziodel predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabi<strong>le</strong>;c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza,qualora la donna possa far va<strong>le</strong>re tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai novemesi antecedenti alla nascita.2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrispostida datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.3. L’assegno di cui al comma 1 è concesso ed erogato dall’INPS, a domanda dell’interessata, dapresentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall’effettivo ingressodel minore nel nuc<strong>le</strong>o familiare.4. L’importo dell’assegno è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazionedell’indice dei prezzi al consumo per <strong>le</strong> famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT.5. Con i decreti di cui al comma 6 sono disciplinati i casi nei quali l’assegno, se non ancoraconcesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all’adottante del minore.6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà socia<strong>le</strong>, di concerto con i Ministri del lavoro edella previdenza socia<strong>le</strong> e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sonoemanate <strong>le</strong> disposizioni regolamentari necessarie per l’attuazione del presente articolo.Capo XIVVigilanzaArt. 76 Documentazione1. Al rilascio dei certificati medici di cui al presente testo unico, salvo i casi di ulteriorespecificazione, sono abilitati i medici del Servizio sanitario naziona<strong>le</strong>.2. Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al comma 1, il datore di lavoroo l’istituto presso il qua<strong>le</strong> la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà diaccettare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.3. I medici dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno facoltà di <strong>contro</strong>llo.4. Tutti i documenti occorrenti per l’applicazione del presente testo unico sono esenti da ogniimposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura.Art. 77 Vigilanza1. L’autorità competente a ricevere il rapporto per <strong>le</strong> violazioni amministrative previste dal presentetesto unico e ad emettere l’ordinanza di ingiunzione è il servizio ispettivo del Ministero del lavoro,competente per territorio.2. La vigilanza sul presente testo unico, ad eccezione dei Capi XI, XII e XIII, è demandata alMinistero del lavoro e della previdenza socia<strong>le</strong> che la esercita attraverso i servizi ispettivi.3. La vigilanza in materia di <strong>contro</strong>lli di carattere sanitario spetta al<strong>le</strong> regioni, e per esse al Serviziosanitario naziona<strong>le</strong>.<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 506

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