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Codice contro le discriminazioni - Assemblea Legislativa

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Qualora si tratti di accertare anomalie neuropsichiche la commissione è integrata da un medicospecializzato in discipline neuropsichiatriche ovvero da un medico in servizio presso ospedali ocliniche psichiatriche o altre istituzioni psichiatriche pubbliche, designato dall’ordine dei medici dellaprovincia.In questa ipotesi, in caso di parità, preva<strong>le</strong> il voto del presidente.Il medico provincia<strong>le</strong> può designare in sua sostituzione a far parte della commissione, con funzionidi presidente, un funzionario medico dell’ufficio del medico provincia<strong>le</strong> o un ufficia<strong>le</strong> sanitario o unaltro medico dell’ufficio comuna<strong>le</strong> di igiene. Il medico provincia<strong>le</strong> è tenuto ad effettuare ta<strong>le</strong>designazione nel caso in cui egli faccia parte della commissione sanitaria regiona<strong>le</strong>.Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su designazione del medico provincia<strong>le</strong>,da un funzionario del ruolo della carriera direttivo amministrativa o della carriera di concetto deisegretari dei Ministeri della sanità o dell’interno o del lavoro e previdenza socia<strong>le</strong> o dal segretariodel comune presso il cui ufficio sanitario ha sede la commissione.Art. 8 Compiti della commissione sanitaria provincia<strong>le</strong>La commissione sanitaria provincia<strong>le</strong> ha il compito di:a) accertare la minorazione degli invalidi e mutilati di cui all’articolo 2 della presente <strong>le</strong>gge e lacausa invalidante nonché di valutare il grado di minorazione;b) valutare se la minorazione può essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione edichiarare se la minorazione stessa impedisca la frequenza dei corsi normali di addestramento;c) valutare la necessità o l’opportunità di accertamenti psicodiagnostici ed esami attitudinali.I nominativi dei mutilati ed invalidi civili che hanno diritto alla pensione di inabilità o all’assegno diassistenza sono comunicati, entro tre giorni al<strong>le</strong> prefetture, a cura del segretario della commissione.Entro dieci giorni, dalla data della riunione, il segretario della commissione deve comunicare agliinteressati l’esito dell’accertamento diagnostico.Gli e<strong>le</strong>nchi dei nominativi, di cui al comma precedente, sono trasmessi contemporaneamente anchealla Associazione naziona<strong>le</strong> dei mutilati ed invalidi civili di cui alla L. 23 apri<strong>le</strong> 1965, n. 458, a curadel segretario della commissione.L’accertamento della minorazione e della causa invalidante e la valutazione della natura e del gradodi invalidità degli invalidi civili, affetti, da minorazione fisica, sono effettuati dalla Commissioneprovincia<strong>le</strong> anche ai fini della iscrizione degli interessati nell’e<strong>le</strong>nco di cui all’art. 19 della L. 2 apri<strong>le</strong>1968, n. 482.La dichiarazione di inabilità permanente o di irrecuperabilità deve essere emessa dopo approfonditiaccertamenti diagnostici da effettuarsi presso centri o cliniche specializzate e dopo adeguatoperiodo di osservazione o degenza.Art. 9 Commissioni regionali sanitarieContro il giudizio della commissione sanitaria provincia<strong>le</strong>, l’interessato può presentare ricorso incarta libera, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla commissione sanitaria regiona<strong>le</strong>costituita presso l’ufficio del medico provincia<strong>le</strong> del Capoluogo della regione e composta dal medicoprovincia<strong>le</strong> che la presiede, da un docente universitario di medicina o da un medico che svolgafunzioni di primario preferibilmente residente in un comune della regione, da un ispettore medicodel lavoro o dal altro medico designato dal Capo dell’Ispettorato regiona<strong>le</strong> del lavoro, da un medicospecialista in discipline neuropsichiatriche e da un medico designato dall’Associazione naziona<strong>le</strong> deimutilati e invalidi civili di cui alla <strong>le</strong>gge 23 apri<strong>le</strong> 1965, n. 458.<strong>Codice</strong> <strong>contro</strong> <strong>le</strong> <strong>discriminazioni</strong> Pagina 163

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