(Fac-simile frontespizio tesi di laurea specialistica) - Scor
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opportune ipo<strong>tesi</strong>, un determinato programma <strong>di</strong> riassicurazione sia in grado <strong>di</strong><br />
minimizzare la probabilità <strong>di</strong> rovina a cui è esposto l’assicuratore.<br />
Questo tipo <strong>di</strong> protezione è fornita ad esempio dalle coperture riassicurative contro i<br />
danni catastrofali, che, come vedremo in dettaglio nel seguito, forniscono elevati<br />
limiti <strong>di</strong> copertura contro il rischio <strong>di</strong> un accumulo <strong>di</strong> sinistri da una collettività <strong>di</strong><br />
contratti tutti esposti allo stesso evento.<br />
Un ulteriore beneficio che l’assicuratore può trarre dalla riassicurazione è legato,<br />
come accennavamo in precedenza, alla legislazione operante ad esempio in Europa e<br />
nel Regno Unito. Le leggi ivi vigenti impongono infatti un requisito circa il minimo<br />
margine <strong>di</strong> solvibilità che la compagnia <strong>di</strong> assicurazione deve <strong>di</strong>sporre in proporzione<br />
al volume <strong>di</strong> affari che intende sottoscrivere (all’aumentare del volume degli affari<br />
deve crescere anche l’ammontare delle attività libere da impegni che possono<br />
concorrere a formare il margine <strong>di</strong> solvibilità), ma prevedono anche la possibilità <strong>di</strong><br />
ridurre questo requisito che vincola le <strong>di</strong>sponibilità finanziarie delle compagnie, se<br />
queste ultime ricorrono alla riassicurazione. Questa concessione però è chiaramente<br />
limitata, basti pensare al caso dell’Italia, dove, attraverso il recepimento della<br />
normativa europea 6 attuato con l’emanazione del decreto legislativo del 3 Novembre<br />
2003, n.307, il legislatore ha stabilito che la riassicurazione non può ridurre <strong>di</strong> oltre il<br />
15% l’esigenza <strong>di</strong> margine <strong>di</strong> solvibilità calcolata sulle riserve matematiche relative al<br />
ramo assicurativo del settore vita oggetto della riassicurazione, mentre è invece pari<br />
al 50% il limite per quanto riguarda i capitali sotto rischio; per le assicurazioni<br />
operanti nei rami danni invece, sempre il 50% è il valore massimo consentito sia per<br />
il rapporto “sinistri conservati su sinistri complessivi”, che permette la riduzione del<br />
minimo margine <strong>di</strong> solvibilità qualora questo sia calcolato in funzione dell’onere<br />
me<strong>di</strong>o dei sinistri, sia per il rapporto “sinistri pagati ed a riserva che restano a carico<br />
dell’assicuratore su sinistri lor<strong>di</strong> complessivi”, con cui è ridotto il requisito del<br />
minimo margine <strong>di</strong> solvibilità qualora il corrispondente calcolo sia operato in<br />
funzione dell’ammontare annuo dei premi.<br />
6 Il riferimento è alle <strong>di</strong>rettive 2002/12/CE e 2002/13/CE concernenti il margine <strong>di</strong> solvibilità delle<br />
imprese <strong>di</strong> assicurazione, rispettivamente, sulla vita e nei rami <strong>di</strong>versi dall'assicurazione sulla vita (cioè<br />
i rami danni).<br />
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