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(Fac-simile frontespizio tesi di laurea specialistica) - Scor

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sinistri la cui data <strong>di</strong> acca<strong>di</strong>mento ricade nel periodo <strong>di</strong> calendario coperto dal trattato;<br />

si osserva quin<strong>di</strong> un’estensione temporale della copertura rispetto alla clausola<br />

precedente.<br />

Diversamente succede nel caso <strong>di</strong> una base del tipo PID, la quale fa sì che il<br />

riassicuratore offra protezione contro tutti i sinistri legati ai contratti stipulati durante<br />

il periodo <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà del trattato. Si comprende come un contratto <strong>di</strong> riassicurazione<br />

contenente questa clausola comporti un’espansione, sul piano temporale, del periodo<br />

<strong>di</strong> esposizione del cessionario, che può essere anche esteso <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi anni in più<br />

rispetto a contratti operanti con una delle altre clausole 37 .<br />

Occorre sottolineare l’importanza che deve essere data alla verifica della scelta della<br />

clausola più opportuna, specie nei momenti in cui si dovesse optare per un<br />

cambiamento <strong>di</strong> quella precedentemente adottata perché potrebbe altrimenti<br />

verificarsi un’assenza od un eccesso <strong>di</strong> copertura. La prima delle situazioni descritte<br />

si realizzerebbe passando da una copertura con clausola LOC ad una che adotta la<br />

PID: resterebbero privi <strong>di</strong> riassicurazione i sinistri occorsi durante il periodo <strong>di</strong><br />

valenza del nuovo trattato ma scaturiti da contratti stipulati sotto il trattato previgente.<br />

L’altra situazione, altrettanto non desiderabile in quanto antieconomica, si avrebbe<br />

passando da un trattato con clausola PID ad uno operante tramite la con<strong>di</strong>zione LOC:<br />

sarebbero sovrapposte le coperture relative ai sinistri originati dai contratti, quelli non<br />

ancora scaduti, stipulati nel periodo <strong>di</strong> valenza del precedente trattato.<br />

Altra peculiarità che è possibile trovare in alcuni trattati, specie quelli dove gli<br />

importi in gioco sono particolarmente elevati, è la clausola <strong>di</strong> coassicurazione. Questa<br />

postilla obbliga il soggetto cedente a trattenere una quota del sinistro che verrebbe<br />

altrimenti ceduta in quanto eccedente la retention stabilita nel trattato excess of loss.<br />

L’utilità <strong>di</strong> un accordo <strong>di</strong> questo tipo, che viene naturalmente tenuto presente in sede<br />

<strong>di</strong> pricing dal riassicuratore, è duplice: un vantaggio è evidente dal punto <strong>di</strong> vista del<br />

cessionario, che vede ridursi il rischio <strong>di</strong> moral hazard in quanto il soggetto cedente<br />

viene ad avere un interesse finanziario nel mantenere un attento controllo sui<br />

risarcimenti garantiti agli assicurati; l’altro aspetto positivo riguarda invece il mercato<br />

riassicurativo inteso in senso generale, mercato che soffre tipicamente <strong>di</strong> una spirale<br />

37 La durata dell’esposizione in questa modalità <strong>di</strong>pende dalla durata prevista dal contratto originario<br />

stipulato dal riassicurato con i gli assicurati <strong>di</strong>retti.<br />

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