(Fac-simile frontespizio tesi di laurea specialistica) - Scor
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• quando intende riassicurare una parte <strong>di</strong> un contratto che eccede i limiti<br />
previsti dalla forma obbligatoria stipulata;<br />
• quando ha accettato una polizza contenente dei rischi che sono esclusi dalla<br />
copertura offerta dalla forma obbligatoria.<br />
La compagnia cedente, al fine <strong>di</strong> evitare <strong>di</strong> dover cercare ogni volta operatori pronti a<br />
ricevere il rischio ed a farlo a con<strong>di</strong>zioni ritenute accettabili, può decidere <strong>di</strong> assumere<br />
un impegno preventivo sulla <strong>di</strong>sciplina della cessione dei rischi concordato con il<br />
riassicuratore. Questa modalità è detta riassicurazione obbligatoria, poiché tutti i<br />
contratti che rientrano nelle specifiche prestabilite nell’impegno <strong>di</strong> cui sopra, devono<br />
essere obbligatoriamente ceduti da parte dell’assicuratore <strong>di</strong>retto al riassicuratore che<br />
ha, a sua volta, l’obbligo <strong>di</strong> accettare la loro copertura.<br />
L’accordo tra le due parti che regola il trasferimento dei rischi prende il nome <strong>di</strong><br />
trattato <strong>di</strong> riassicurazione, in particolare nella forma obbligatoria si parla <strong>di</strong> trattato<br />
automatico, per quanto visto sopra circa gli impegni degli operatori.<br />
Nel trattato <strong>di</strong> riassicurazione trovano definizione i vari aspetti della copertura, tra<br />
cui:<br />
• la data <strong>di</strong> inizio e quella <strong>di</strong> scadenza del contratto;<br />
• i limiti della copertura in termini <strong>di</strong> ritenzione e <strong>di</strong> portata;<br />
• i territori coperti dal trattato;<br />
• ogni esclusione dalla copertura;<br />
• l’importo del premio <strong>di</strong> riassicurazione;<br />
• gli accor<strong>di</strong> per il pagamento del premio;<br />
• le commissioni <strong>di</strong> riassicurazione;<br />
• la clausola <strong>di</strong> arbitrato;<br />
• etc.<br />
Tra gli elementi citati, pare opportuno riprenderne alcuni per chiarire brevemente il<br />
loro significato nel contesto riassicurativo. Con il termine ritenzione si in<strong>di</strong>ca la parte<br />
del rischio che resta a carico del soggetto cedente, mentre la portata delimita<br />
l’impegno del cessionario, che riguarda esclusivamente la parte dei rischi riferita agli<br />
importi non eccedenti tale soglia.<br />
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