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(Fac-simile frontespizio tesi di laurea specialistica) - Scor

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Un chiarimento è poi dovuto circa le commissioni <strong>di</strong> riassicurazione, già citate in<br />

precedenza e <strong>di</strong>stinte in:<br />

• ce<strong>di</strong>ng commission;<br />

• profit commission.<br />

Le ce<strong>di</strong>ng commission sono dovute dal cessionario al cedente in considerazione dei<br />

costi <strong>di</strong> acquisizione e delle provvigioni da questo sostenuti. Le profit commission<br />

costituiscono invece un’ulteriore indennità riconosciuta al cedente a seguito <strong>di</strong><br />

risultati particolarmente positivi per il riassicuratore derivanti dal trattato.<br />

Nel seguito faremo riferimento alla somma algebrica delle due, riferendoci<br />

genericamente a commissioni <strong>di</strong> riassicurazione.<br />

Infine, nei trattati è usualmente inclusa una clausola volta a regolare il<br />

comportamento dei soggetti interessati in caso <strong>di</strong> controversie, la cosiddetta clausola<br />

dell’arbitrato. Questa clausola, in linea con il principio <strong>di</strong> “uberrima fides”, cioè <strong>di</strong><br />

massima buona fede tra le parti contraenti, che è a base dell’intero rapporto, prevede<br />

che in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>sputa questa sia risolta attraverso un collegio arbitrale composto<br />

solitamente da tre membri 9 scelti tra persone competenti in materia <strong>di</strong> assicurazione e<br />

<strong>di</strong> riassicurazione che prendono decisioni vincolanti per le parti 10 , evitando in questo<br />

modo il ricorso ai proce<strong>di</strong>menti giu<strong>di</strong>ziari normalmente previsti dalla legge, anche<br />

perché così facendo le controversie non <strong>di</strong>ventano <strong>di</strong> pubblico dominio e le<br />

informazioni restano celate all’interno delle compagnie coinvolte.<br />

Per quanto concerne invece le strutture negoziali miste, la forma facob riconosce<br />

all’assicuratore la facoltà <strong>di</strong> cedere i rischi che ritiene opportuni mentre il<br />

riassicuratore è obbligato ad accettare tutti i rischi offertigli dal cedente non appena<br />

questi rientrino nelle con<strong>di</strong>zioni previste dal trattato, che anche in questo caso è la<br />

forma contrattuale alla base del rapporto. Come si comprende imme<strong>di</strong>atamente,<br />

questa modalità espone il riassicuratore ad un possibile rischio <strong>di</strong> antiselezione in<br />

considerazione del quale praticherà premi maggiori rispetto ad un trattato automatico.<br />

9<br />

Ogni soggetto nomina un membro <strong>di</strong> parte ed i due arbitri così designati trovano l’accordo su un terzo<br />

arbitro.<br />

10<br />

Nel trattato è spesso specificato che tali decisioni, prese dal collegio arbitrale secondo equità, non<br />

potranno essere impugnate dalle parti.<br />

21

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