Regolamento Edilizio Comunale - Sito Istituzionale del Comune di ...
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Città <strong>di</strong> Paderno Dugnano - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - 200311. Licenze d’uso per attività produttive e commerciali: sono fatte salve le vigenti <strong>di</strong>sposizioni cheregolamentano le specifiche materie. Si evidenzia che:- gli elaborati tecnico/grafici che documentano le caratteristiche autorizzate <strong>del</strong>le unità immobiliariai fini e<strong>di</strong>lizi devono essere aggiornate e coincidenti con quelle allegate alle istanze e denuncieper l’inizio <strong>di</strong> attività produttive e commerciali;- salve le <strong>di</strong>verse <strong>di</strong>sposizioni, i titolari <strong>del</strong>le suddette istanze devono integrare la documentazioneprevista entro i termini in<strong>di</strong>cati nelle comunicazioni istruttorie <strong>del</strong> <strong>Comune</strong> e in ogni caso entroil termine massimo <strong>di</strong> 90 giorni, decorso il quale senza comunicazione alcuna, la richiestasi intente abbandonata in quanto non più d’interesse <strong>del</strong> titolare che la presentò. Anche inassenza segnalazioni da parte <strong>del</strong> <strong>Comune</strong>, la pratica viene archiviata d’ufficio in quantonon proce<strong>di</strong>bile.12. Il richiedente, entro 30 giorni dalla data <strong>di</strong> ricevimento <strong>del</strong>la comunicazione <strong>di</strong> rilascio <strong>del</strong>certificato e/o <strong>del</strong> provve<strong>di</strong>mento richiesto, ovvero <strong>del</strong> suo accoglimento, è tenuto a provvedereal ritiro <strong>del</strong>l’atto, previo assolvimento ad eventuali obblighi contenuti nell’avviso suddetto ed alversamento <strong>di</strong> eventuali importi richiesti dal <strong>Comune</strong> per la redazione <strong>del</strong>l’atto.13. Il mancato ritiro <strong>di</strong> ognuno dei suddetti provve<strong>di</strong>menti conclusivi entro il termine max <strong>di</strong> 30 gg.dall’avvenuto avviso al richiedente <strong>del</strong> loro rilascio viene inteso dal <strong>Comune</strong> come <strong>di</strong>sinteresseall’atto stesso, quin<strong>di</strong> comporta l’archiviazione <strong>del</strong> proce<strong>di</strong>mento senza il rimborso <strong>di</strong> eventualiimporti già versati dal richiedente, oltre al recupero coatto <strong>del</strong>le spese materialmente sostenutedal <strong>Comune</strong> per la gestione <strong>del</strong> proce<strong>di</strong>mento e la redazione <strong>del</strong>l’atto finale nella misura noninferiore ad € 30,00, fatti salvi maggiori importi previsti nelle tariffe <strong>del</strong> <strong>Comune</strong>.Sezione V – Efficacia degli attiArticolo 30: Comunicazione <strong>del</strong> provve<strong>di</strong>mento.1. Il Dirigente <strong>del</strong> Settore Gestione <strong>del</strong> Territorio comunica al richiedente, al domicilio da questiin<strong>di</strong>cato e a mezzo messo notificatore o lettera raccomandata con avviso <strong>di</strong> ricevimento, l’avvisod’emanazione <strong>del</strong> permesso <strong>di</strong> costruire e degli atti conseguenti alle richieste <strong>di</strong> cui agli articoliprecedenti, o la determinazione negativa sulla domanda presentata, con le relative motivazioni.2. Il richiedente, entro 30 giorni dalla data <strong>di</strong> ricevimento <strong>del</strong>la comunicazione <strong>di</strong> accoglimento <strong>del</strong>ladomanda <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> costruire, è tenuto a provvedere al ritiro <strong>del</strong>l’atto, previo assolvimentoagli obblighi contenuti nell’avviso, oltre a quelli previsti dagli artt. 16 e 19 <strong>del</strong> DPR 380/01 inerentiil pagamento <strong>del</strong> contributo <strong>di</strong> costruzione. Nel caso <strong>di</strong> ritardati pagamenti si applicano le sanzionipreviste dall’art. 42 <strong>del</strong> DPR 380/01 ovvero quelle <strong>del</strong>la vigente legislazione, oltre, ovecompetenti, quelle per la violazione ai regolamenti comunali. Per quanto non espressamente<strong>di</strong>sposto dal presente articolo si applica l’art. 7 <strong>del</strong>la L.R. 60/77.3. L’assenza <strong>del</strong>la comunicazione <strong>del</strong> provve<strong>di</strong>mento non necessariamente comporta la formazione<strong>del</strong> silenzio-rifiuto sull’istanza previsto nell’art. 20 <strong>del</strong> DPR 380/01 in quanto il provve<strong>di</strong>mentopotrebbe essere stato rilasciato, ma non comunicato, oppure potrebbe non essere stato rilasciatonei termini pur sussistendo i presupposti per l’accoglimento <strong>del</strong>l’istanza formulata. Il richiedente,in assenza <strong>di</strong> comunicazioni relative alla conclusione <strong>di</strong> un proce<strong>di</strong>mento perfezionato e completo59