Personenwagen-Lenkende und -Mitfahrende - BfU
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proposito è necessario che nella 1a e 2a fase<br />
dell'istruzione alla guida gli automobilisti venga-<br />
no confrontati con i problemi della mancante<br />
capacità di guida. Oltre al consumo di alcol o droghe<br />
e le possibili conseguenze giuridico-assicurative<br />
che ne derivano bisogna, per esempio, comunicare<br />
anche quali pericoli può comportare una distrazione<br />
come l'uso del cellulare al volante o che solo il<br />
«powernapping» (pisolino) è un rimedio efficace<br />
contro la sonnolenza acuta al volante.<br />
Nel quadro della prevenzione generale repressiva<br />
bisogna intervenire, in merito a breve limitazioni<br />
della guida, in particolare sulla guida in stato<br />
di ebbrezza. In tale contesto a livello internazionale<br />
si è affermato un pacchetto di strategie combinate,<br />
composto da un valore limite dell'alcolemia<br />
basso (concentrazione di alcol nel sangue), il permesso<br />
di controllare inopinatamente tale limite<br />
e di una sanzione in forma della revoca della licenza<br />
di condurre. Per i neopatentati (durante la<br />
fase di apprendimento e di prova) fa senso un divieto<br />
dell'alcol. Queste misure previste o ancora<br />
da prevedere dalla legge espletano però la loro<br />
massima efficacia soltanto se gli automobilisti devono<br />
fare i conti con una sufficiente probabilità<br />
di capitare in un controllo dell'alcol. Per raggiungere<br />
tale scopo c'è bisogno di controlli della polizia<br />
ben visibili che parallelamente vengono pubblicati<br />
con i risultati nei media. Per la polizia sarebbe utile<br />
introdurre l'attribuzione di valore probatorio<br />
per l'analisi dell'alito (al posto di un'analisi del<br />
sangue).<br />
Nell'ambito della guida in stato di ebbrezza e la<br />
relativa prevenzione speciale che si rivolge a<br />
persone recidive, da esperienze internazionali<br />
emerge che la combinazione di revoca della<br />
patente e corso di educazione stradale quali<br />
elementi punitivi ed educativi ha portato frutti. Con<br />
l'attuale legge in vigore in Svizzera (la revoca è<br />
troppo breve) i semplici recidivi o persino le persone<br />
che infrangono per la prima volta il limite<br />
dell'alcolemia non vengono quasi motivati a partecipare<br />
di propria volontà a un corso di educazione<br />
stradale. È pertanto auspicabile che diventi obbligatorio<br />
partecipare a un tale corso almeno per i recidivi<br />
o per le infrazioni gravi al valore massimo di<br />
alcolemia.<br />
Nell'ambito della stanchezza e della distrazione<br />
le possibilità di intervento dello Stato sugli automobilisti<br />
sono relativamente limitate. Un divieto<br />
globale di telefonare (compreso vivavoce) sarebbe<br />
sensato, ma irrealistico dal punto di vista dell'applicazione<br />
politica ed esecuzione. Pertanto è fondamentale<br />
che la popolazione sia informata. Per di<br />
più è più facile influenzare positivamente i rischi<br />
risultanti da stanchezza e distrazione con le future<br />
tecnologie dei veicoli.<br />
Per ulteriori e più dettagliate proposte di misure –<br />
p. es. anche nell'ambito droghe/farmaci – si rinvia<br />
al dossier sicurezza dell'upi sulla capacità di guida.<br />
Il 40% degli occupanti di un'auto feriti gravemente<br />
o mortalmente sono coinvolti in un incidente per<br />
causa di un errore relativo alla velocità commesso<br />
da un automobilista. Mediante le idonee<br />
misure di prevenzione generale bisogna rafforzare<br />
il sentimento che le infrazioni relative al limite di<br />
velocità possono comportare pesanti consequenze.<br />
Il comportamento relativo alla velocità da parte<br />
degli automobilisti viene influenzato in modo decisivo<br />
dalla soggettiva aspettativa di capitare in un<br />
controllo. Considerato che la polizia rileva ogni<br />
anno oltre 2 mln di superamenti del limite di velocità<br />
e che ci sono circa 5 mln di persone con paten-<br />
54 Kurzfassung / Version abrégée / Riassunto bfu-Sicherheitsdossier Nr. 07