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Danno biologico e mobbing nel rapporto di lavoro - Frareg

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GUIDA al LAVORO<br />

A PPROFONDIMENTI<br />

La salute, <strong>nel</strong> nostro or<strong>di</strong>namento, rappresenta un bene giuri<strong>di</strong>co primariamente<br />

protetto e <strong>di</strong>ritto inviolabile (artt. 2 e 32 Cost.).<br />

La sua tutela, in ambito lavorativo, è attuata me<strong>di</strong>ante la fondamentale norma<br />

contenuta <strong>nel</strong>l’articolo 2087 c.c.<br />

Il danno <strong>biologico</strong> o danno alla salute trova il suo fondamento <strong>nel</strong>le sentenze<br />

della Corte Costituzionale n. 184/1986 e 356/1991.<br />

Dal danno <strong>biologico</strong> quale danno-evento derivano i danni-conseguenza: danno<br />

morale, danno patrimoniale, danno estetico, danno da riduzione della capacità lavorativa,<br />

danno esistenziale e, in caso <strong>di</strong> morte, danno edonistico.<br />

La violazione della norma primaria, prevista dall’art. 32 Cost., e la lesione del<br />

«bene» giuri<strong>di</strong>co salute costituiscono il fondamento (giuri<strong>di</strong>co) del <strong>di</strong>ritto al risarcimento<br />

del danno <strong>biologico</strong>, figura <strong>di</strong> danno il cui avvento ha sostanzialmente indotto<br />

ad una rilettura <strong>di</strong> tutto il sistema co<strong>di</strong>cistico dell’illecito civile ed alla revisione<br />

<strong>di</strong> alcune nozioni tra<strong>di</strong>zionali, facendo sì che nascessero progressivamente<br />

<strong>nel</strong>la giurisprudenza le voci del danno alla vita <strong>di</strong> relazione e alla sfera sessuale,<br />

del danno estetico, del danno <strong>biologico</strong> riflesso anche a favore dei prossimi congiunti<br />

e, infine, del danno esistenziale, nuova figura <strong>di</strong> danno tuttora in corso <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>mento,<br />

ed accolta dalla giurisprudenza in materia <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>, famiglia e in<br />

alcuni casi <strong>di</strong> sinistri mortali.<br />

Nel mondo del <strong>lavoro</strong>, e non solo, si è <strong>di</strong>ffuso negli ultimi anni il fenomeno del<br />

«<strong>mobbing</strong>»; la prevenzione del rischio-<strong>mobbing</strong> trova il suo fulcro <strong>nel</strong> Dlgs n.<br />

626/1994, emanato in attuazione della Direttiva Quadro Cee 89/391.<br />

La giurisprudenza <strong>di</strong> merito e <strong>di</strong> legittimità muove i primi passi in favore della<br />

risarcibilità del danno da <strong>mobbing</strong> quale danno esistenziale e patrimoniale e ne<br />

sancisce l’onere della prova ex articolo 2697 c.c.<br />

Il Dlgs n. 38/2000, all’art. 13 ha introdotto, per la prima volta, la figura del<br />

danno <strong>biologico</strong>, in caso <strong>di</strong> infortunio sul <strong>lavoro</strong> e malattia professionale (<strong>nel</strong> caso<br />

del <strong>mobbing</strong> si può configurare il riconoscimento del danno psichico come tecnopatia)<br />

per conseguire il ristoro dall’Inail. Permane un contrasto in dottrina sulle<br />

tabelle da applicare, in quanto quelle previste <strong>nel</strong> Dlgs n. 38/2000 sono <strong>di</strong>fferenti e<br />

inferiori rispetto alle tabelle del danno <strong>biologico</strong> applicate in ambito processuale.<br />

In tale contesto è auspicabile un rapido intervento legislativo con finalità principalmente<br />

preventive anziché repressive, che favorisca la risarcibilità del danno <strong>biologico</strong><br />

da <strong>mobbing</strong> in modo congruo, ove ne sussistano i presupposti.<br />

L’Autore<br />

I SUPPLEMENTI<br />

n. 2 - maggio 2003 5

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