Danno biologico e mobbing nel rapporto di lavoro - Frareg
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GUIDA al LAVORO<br />
A PPROFONDIMENTI<br />
La salute, <strong>nel</strong> nostro or<strong>di</strong>namento, rappresenta un bene giuri<strong>di</strong>co primariamente<br />
protetto e <strong>di</strong>ritto inviolabile (artt. 2 e 32 Cost.).<br />
La sua tutela, in ambito lavorativo, è attuata me<strong>di</strong>ante la fondamentale norma<br />
contenuta <strong>nel</strong>l’articolo 2087 c.c.<br />
Il danno <strong>biologico</strong> o danno alla salute trova il suo fondamento <strong>nel</strong>le sentenze<br />
della Corte Costituzionale n. 184/1986 e 356/1991.<br />
Dal danno <strong>biologico</strong> quale danno-evento derivano i danni-conseguenza: danno<br />
morale, danno patrimoniale, danno estetico, danno da riduzione della capacità lavorativa,<br />
danno esistenziale e, in caso <strong>di</strong> morte, danno edonistico.<br />
La violazione della norma primaria, prevista dall’art. 32 Cost., e la lesione del<br />
«bene» giuri<strong>di</strong>co salute costituiscono il fondamento (giuri<strong>di</strong>co) del <strong>di</strong>ritto al risarcimento<br />
del danno <strong>biologico</strong>, figura <strong>di</strong> danno il cui avvento ha sostanzialmente indotto<br />
ad una rilettura <strong>di</strong> tutto il sistema co<strong>di</strong>cistico dell’illecito civile ed alla revisione<br />
<strong>di</strong> alcune nozioni tra<strong>di</strong>zionali, facendo sì che nascessero progressivamente<br />
<strong>nel</strong>la giurisprudenza le voci del danno alla vita <strong>di</strong> relazione e alla sfera sessuale,<br />
del danno estetico, del danno <strong>biologico</strong> riflesso anche a favore dei prossimi congiunti<br />
e, infine, del danno esistenziale, nuova figura <strong>di</strong> danno tuttora in corso <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>mento,<br />
ed accolta dalla giurisprudenza in materia <strong>di</strong> <strong>lavoro</strong>, famiglia e in<br />
alcuni casi <strong>di</strong> sinistri mortali.<br />
Nel mondo del <strong>lavoro</strong>, e non solo, si è <strong>di</strong>ffuso negli ultimi anni il fenomeno del<br />
«<strong>mobbing</strong>»; la prevenzione del rischio-<strong>mobbing</strong> trova il suo fulcro <strong>nel</strong> Dlgs n.<br />
626/1994, emanato in attuazione della Direttiva Quadro Cee 89/391.<br />
La giurisprudenza <strong>di</strong> merito e <strong>di</strong> legittimità muove i primi passi in favore della<br />
risarcibilità del danno da <strong>mobbing</strong> quale danno esistenziale e patrimoniale e ne<br />
sancisce l’onere della prova ex articolo 2697 c.c.<br />
Il Dlgs n. 38/2000, all’art. 13 ha introdotto, per la prima volta, la figura del<br />
danno <strong>biologico</strong>, in caso <strong>di</strong> infortunio sul <strong>lavoro</strong> e malattia professionale (<strong>nel</strong> caso<br />
del <strong>mobbing</strong> si può configurare il riconoscimento del danno psichico come tecnopatia)<br />
per conseguire il ristoro dall’Inail. Permane un contrasto in dottrina sulle<br />
tabelle da applicare, in quanto quelle previste <strong>nel</strong> Dlgs n. 38/2000 sono <strong>di</strong>fferenti e<br />
inferiori rispetto alle tabelle del danno <strong>biologico</strong> applicate in ambito processuale.<br />
In tale contesto è auspicabile un rapido intervento legislativo con finalità principalmente<br />
preventive anziché repressive, che favorisca la risarcibilità del danno <strong>biologico</strong><br />
da <strong>mobbing</strong> in modo congruo, ove ne sussistano i presupposti.<br />
L’Autore<br />
I SUPPLEMENTI<br />
n. 2 - maggio 2003 5