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Danno biologico e mobbing nel rapporto di lavoro - Frareg

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GUIDA al LAVORO<br />

A PPROFONDIMENTI<br />

Definizione <strong>di</strong> anziano - Più che l’età anagrafica, ciò che determina il concetto <strong>di</strong> anziano - al <strong>di</strong> fuori del<br />

compimento del 65˚ anno ai fini pensionistici - è la realtà quoti<strong>di</strong>ana, biologica e fisiologica, poiché vi sono<br />

anziani prematuri oppure soggetti che <strong>di</strong>mostrano molto <strong>di</strong> più degli anni che portano. Appare inconfutabile che<br />

l’anziano è più esposto ai danni e meno iperprotetto, anche se i progressi della me<strong>di</strong>cina hanno contribuito ad<br />

allungare la sopravvivenza.<br />

La valutazione me<strong>di</strong>co-legale - Notevoli le <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> valutazione in un soggetto anziano, per la <strong>di</strong>versa<br />

incidenza delle limitazioni funzionali derivate dalle lesioni personali subite in seguito ad un incidente (ben<br />

potendosi riferire sia alla circolazione stradale che ad un qualsivoglia infortunio, come <strong>nel</strong> caso <strong>di</strong> una caduta a<br />

causa <strong>di</strong> una buca <strong>nel</strong> marciapiede e quant’altro), in quanto, da autonomo ed integro prima dell’evento, si ritrova<br />

dopo invecchiato e parzialmente o totalmente inattivo e non autosufficiente. Si renderà in<strong>di</strong>spensabile al me<strong>di</strong>co<br />

legale, ai fini della valutazione, avvalersi della consulenza del chirurgo e del fisiatra.<br />

Le <strong>di</strong>fficoltà <strong>nel</strong>l’in<strong>di</strong>viduazione del nesso <strong>di</strong> causalità - Il compito è reso più arduo dalle con<strong>di</strong>zioni psichiche<br />

dell’anziano, sovente caratterizzate da turbe mnesiche spiccate e che vanno ad intrecciarsi con le terapie in<br />

corso (ad esempio farmaci per la circolazione, per la pressione, per la <strong>di</strong>gestione, per la memoria, per l’artrosi,<br />

ecc.), notizie che risulteranno utili per risalire alle terapie <strong>di</strong> base, ed alle abitu<strong>di</strong>ni, o necessità, della persona <strong>di</strong><br />

avvalersi dell’aiuto <strong>di</strong> terzi, <strong>di</strong> espletare attività fisiche o <strong>di</strong> frequentazioni circoli, <strong>nel</strong> contesto generale della sua<br />

vita familiare, <strong>di</strong> relazione e filantropiche (cura <strong>di</strong> nipotini, <strong>di</strong> animali domestici), servizio attraversamento<br />

pedonale alunni <strong>di</strong>nanzi alle scuole. La valutazione del danno <strong>biologico</strong> si complica allorquando viene affrontato<br />

il nesso <strong>di</strong> causalità, specie se sono derivati dall’evento lunghi perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> inabilità temporanea e <strong>di</strong> limitazioni<br />

funzionali importanti e la per<strong>di</strong>ta dell’autonomia in relazione alla determinazione e graduazione delle «cause» o<br />

«concause» antecedenti ed occasionali. Il che porterà più facilmente ad in<strong>di</strong>viduare la responsabilità in misura<br />

più certa <strong>nel</strong> caso <strong>di</strong> evento traumatico dannoso rilevante. L’imputabilità dell’evento alle lesioni riportate dovrà,<br />

comunque, fare i conti con lo stato anteriore della persona o con problematiche in atto e su cui l’età ha il suo<br />

peso, fermo restando che «la vecchiaia non costituisce <strong>di</strong> per sé uno stato anteriore necessariamente compromesso<br />

sul piano me<strong>di</strong>co» e che non è neppure corretto alterare l’entità del danno <strong>biologico</strong> per voler tenere<br />

conto <strong>di</strong> un preesistente deterioramento psico-fisico, e che il declino attribuito alla vecchiaia è in realtà da riferirsi<br />

al sopraggiungere <strong>di</strong> malattie connesse a questa fase della vita, indubbiamente <strong>di</strong> maggior fragilità e perciò da<br />

valutare più ampiamente sotto il profilo del danno morale o «pretium doloris», ben potendo risultare il deficit<br />

funzionale sproporzionato alla riduzione o per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> autonomia imputabile all’evento.<br />

Il carico del responsabile civile e le problematiche sugli interventi socio-assicurativi e sulla cura -<br />

Ulteriore problema si pone per la presa in carico da parte del responsabile civile per tutta la vita della totalità<br />

delle spese inerenti. Sovente la persona anziana ha bisogno <strong>di</strong> una struttura specialistica, le cui spese non<br />

attengono solo al ricovero, ma anche alla sorveglianza, alla cura, al vitto, all’alloggio, al riscaldamento, e la<br />

durata della consolidazione delle lesioni, caratterizzate da una maggior evolutività, è meno facile da determinare,<br />

senza contare il possibile sopraggiungere <strong>di</strong> complicanze dovute all’osteoporosi ed alle sindromi <strong>di</strong> vario<br />

genere che possono subentrare, oltre ad un pregiu<strong>di</strong>zio per danno estetico, <strong>di</strong>fficile da accettare. Il coinvolgimento<br />

<strong>di</strong> parenti e comunità sociale <strong>di</strong>venta inevitabile, specie se i costi <strong>di</strong> assistenza sono elevati.<br />

Liquidazione del danno e criteri <strong>di</strong> risarcimento a favore dell’anziano - È stato osservato, in proposito, che<br />

la riscrittura della tematica del danno alla persona attraverso la Corte Costituzionale ha rivalutato la persona<br />

dell’anziano dal punto <strong>di</strong> vista della tutela aquiliana, cosicché l’anziano viene rivisto come persona eterogenea e<br />

più interattiva, vuoi per i progressi della scienza me<strong>di</strong>ca, vuoi per l’allungamento della vita lavorativa, vuoi per lo<br />

sfaldamento della famiglia intesa tra<strong>di</strong>zionalmente che ha obbligato l’anziano ad organizzare la propria vita al <strong>di</strong><br />

fuori della famiglia. Ciò fa apparire più problematica la definizione dell’anziano sulla base <strong>di</strong> una soglia<br />

anagrafica, risultando poco significativo il limite convenzionale delle prassi me<strong>di</strong>co-legali dei 70 anni, e rende<br />

anche più <strong>di</strong>fficile la monetizzazione.<br />

1) Calcolo tabellare - Uno dei criteri <strong>di</strong> calcolo del danno per l’anziano è costituito dal ricorso ai barèmes<br />

me<strong>di</strong>co-legali, ma vi è chi ha espresso perplessità al riguardo, sebbene possa costituire il modo più semplice per<br />

la liquidazione del danno, e ciò anche per le scarse potenzialità <strong>di</strong> recupero dell’organismo d’un anziano rispetto<br />

a quello <strong>di</strong> un in<strong>di</strong>viduo più giovane, e formula l’invito ad adottare con prudenza le tabelle «senza che<br />

l’apprezzamento, da farsi caso per caso, prescinda dallo stato anteriore del danneggiato» e «considerando la<br />

vali<strong>di</strong>tà residua». È controverso peraltro in giurisprudenza e dottrina se sia giusto far decrescere la posta<br />

risarcitoria del danno permanente alla salute con il crescere dell’età, e si passa dall’abbattimento in ragione del<br />

crescere del parametro dell’età alla in<strong>di</strong>viduazione del valore <strong>di</strong> punto identico - come valore base - a qualsiasi<br />

età (giurisprudenza torinese, del Tribunale <strong>di</strong> Treviso e, pressoché simili, dei Tribunali <strong>di</strong> Venezia e Padova). Ma<br />

vi sono orientamenti <strong>di</strong>fferenti anche tra giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> pace, più orientati a riduzioni progressive in ragione del<br />

crescere dell’età, e giu<strong>di</strong>ci togati.<br />

2) Risarcimento in forma <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>ta - L’istituto del risarcimento me<strong>di</strong>ante la corresponsione perio<strong>di</strong>ca è già<br />

introdotto <strong>nel</strong>l’or<strong>di</strong>namento (art. 2057 del co<strong>di</strong>ce civile), ma è poco o pressoché per nulla applicato, ed è visto<br />

con sfavore dagli stessi assicuratori, per problemi gestionali ed anche fiscali, rendendo, alla fine, antieconomico<br />

il ricorso a tale forma <strong>di</strong> pagamento. L’istituto è totalmente <strong>di</strong>sapplicato pure dalla giurisprudenza, salvo alcune<br />

eccezioni. Conta, in ogni caso, garantire all’anziano un ristoro adeguato ed effettivo, che, pur con le menomazioni<br />

psico-fisiche subite <strong>nel</strong>l’evento, lo aiuti ad incamminarsi conclusivamente sul sentiero della vita, con <strong>di</strong>gnità, e<br />

in aderenza ai principi costituzionalmente garantiti e riba<strong>di</strong>ti dalla sentenza n. 184/1986 della Corte Costituzionale<br />

secondo la quale «lo stesso tipo <strong>di</strong> lesione non può essere valutato in maniera del tutto <strong>di</strong>versa da soggetto a<br />

soggetto».<br />

I SUPPLEMENTI<br />

n. 2 - maggio 2003 45

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