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Danno biologico e mobbing nel rapporto di lavoro - Frareg

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APPROFONDIMENTI<br />

GUIDA al LAVORO<br />

I SUPPLEMENTI<br />

L’esame del danno <strong>biologico</strong> <strong>nel</strong> bambino<br />

Nozione <strong>di</strong> bambino - L’art. 1 della legge n. 977/1967 (Tutela del Lavoro dei fanciulli e adolescenti), intende<br />

«per fanciulli» i minori che non hanno compiuto i 15 anni; per «adolescenti», i minori <strong>di</strong> età compresa tra i 15 e i<br />

18 anni compiuti. A seguito della Direttiva Cee 94/33 del 22 giugno 1994 relativa alla «protezione dei giovani sul<br />

<strong>lavoro</strong>», la <strong>di</strong>sciplina è stata mo<strong>di</strong>ficata con il Dlgs n. 345/1999, che è intervenuto in particolare sul campo<br />

applicazione, sull’età minima per l’accesso al <strong>lavoro</strong>, sulle prestazioni escluse, sull’orario notturno, sui riposi<br />

settimanali, e rimodulando il regime sanzionatorio. La parola «fanciullo» viene sostituita con quella <strong>di</strong> «bambino»<br />

(«minore che non ha ancora compiuto 15 anni <strong>di</strong> età o che è ancora soggetto all’obbligo scolastico») e l’età<br />

minima <strong>di</strong> accesso al <strong>lavoro</strong> è 15 anni (ve<strong>di</strong> da ultimo G. Bonati in Guida al Lavoro n. 18/2003, pag. 28).<br />

La Costituzione all’art. 31, comma 2, recita: «La Repubblica protegge l’infanzia e la gioventù, favorendo gli<br />

Istituti necessari a tale scopo», che si allaccia al combinato <strong>di</strong>sposto <strong>di</strong> cui agli artt. 2, 29, 30, 31, comma 1, e 34<br />

Cost. Inoltre, l’art. 3, comma 1, della legge 27 maggio 1991, n. 176 - che rende esecutiva l’adesione all’Italia alla<br />

Convenzione <strong>di</strong> New York del 20 novembre 1989 sui <strong>di</strong>ritti del «fanciullo» - stabilisce che «in tutte le decisioni<br />

relative ai fanciulli <strong>di</strong> competenza sia delle istituzioni pubbliche o private <strong>di</strong> assistenza sociale, dei Tribunali,<br />

delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una<br />

considerazione preminente»; tale principio è riba<strong>di</strong>to <strong>nel</strong>la stessa Convenzione all’articolo 24.<br />

L’accertamento e la liquidazione del danno <strong>nel</strong> bambino - Le lesioni della salute subite dal bambino non<br />

sono <strong>di</strong>fferenziate, ontologicamente, da quelle <strong>di</strong> altri soggetti, dal punto <strong>di</strong> vista psico-fisico o bio-psichico<br />

(pertanto, <strong>nel</strong> corpo e <strong>nel</strong>la mente). Si possono porre obiettive <strong>di</strong>fficoltà <strong>nel</strong>l’accertamento, se il bambino non è in<br />

grado <strong>di</strong> esprimersi o <strong>di</strong> esplicitare, pur capace <strong>di</strong> esprimersi, la sintomatologia. In<strong>di</strong>spensabile, perciò, <strong>nel</strong><br />

momento dell’accertamento me<strong>di</strong>co-legale, la presenza oltreché del genitore, anche <strong>di</strong> un pe<strong>di</strong>atra o psicologo<br />

all’occorrenza, ed oltre il necessario supporto della documentazione me<strong>di</strong>ca. La stima del danno per la lesione<br />

subita, dovrà prevedere tutto ciò che si identifica in una per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> valore umano ed esistenzialità - in conseguenza<br />

della menomazione patita - ed in proiezione della sua vita futura (lavorativa, scolastica, sportiva) <strong>nel</strong>l’ampio<br />

contesto della vita <strong>di</strong> relazione, quin<strong>di</strong> tenendo conto <strong>di</strong> tutte le rinunce che il bambino sarà costretto a fare, sia<br />

che si tratti d’un cerebroleso che <strong>di</strong> un caso <strong>di</strong> plesso brachiale da parto errato o ritardato, od altro. Ma anche il<br />

morso <strong>di</strong> un pit-bull può lasciare tracce profonde (paure, timori, insicurezze) <strong>nel</strong>l’animo del bambino per lo<br />

«spavento» e l’aggressione subiti, molto colpendo i «vulnera» al profondo dell’animo in soggetto in<strong>di</strong>feso e più<br />

debole qual è il bambino, avendo questi un vero e proprio «<strong>di</strong>ritto al gioco», secondo la già citata Convenzione <strong>di</strong><br />

New York, e secondo comune opinione <strong>di</strong>ffusa <strong>nel</strong>la società civile. Il danno andrà liquidato al bambino in virtù <strong>di</strong><br />

una visione degli effetti proiettati <strong>nel</strong> futuro, specie se devastanti, con un «risarcimento personalizzato» e<br />

«correlato a tutti i valori (personali, psico-fisici) ridotti od eliminati dalle lesioni patite, onde reintegrarli», e<br />

tenendo conto della gravità e durata delle lesioni, dell’età, delle attività svolte e delle con<strong>di</strong>zioni sociali e familiari,<br />

in altri termini badando molto alla «qualità» della vita.<br />

<strong>Danno</strong> da morte del minore e del genitore - Molto interesse ha suscitato <strong>nel</strong> <strong>di</strong>battito giurisprudenziale il tema<br />

del danno da decesso del minore per i riflessi patrimoniali sulla famiglia superstite, e del danno da decesso del<br />

genitore del minore. La dottrina e la giurisprudenza appaiono <strong>di</strong>vise, <strong>nel</strong> caso della morte del minore sui criteri <strong>di</strong><br />

risarcibilità, ma il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> legittimità, compiendo una rilettura del sistema della responsabilità civile in chiave<br />

essenzialmente riparatoria, ammette il risarcimento delle «aspettative cd. legittime», e non <strong>di</strong> quelle cd.<br />

semplici, che non danno titolo al risarcimento del danno, riconoscendo il <strong>di</strong>ritto al risarcimento del danno<br />

patrimoniale futuro ai genitori <strong>di</strong> un minore deceduto per fatto illecito. Identicamente, il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito ha <strong>di</strong><br />

recente riconosciuto, per la morte <strong>di</strong> un minore in incidente stradale, il risarcimento del danno ai parenti della<br />

vittima, sia come danno patrimoniale e non patrimoniale, che come danno esistenziale. Nel caso <strong>di</strong> morte del<br />

genitore, in generale, la giurisprudenza si è ispirata all’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale, con la<br />

citata sentenza n. 372/1994 che ha legittimato il «danno <strong>biologico</strong> da morte» «iure proprio», riconoscendo il<br />

risarcimento del danno psichico sofferto dal congiunto della persona uccisa qualora tale danno esorbiti dalla<br />

sfera della sofferenza temporanea propria del danno morale ed assurga a vera e propria patologia permanente,<br />

facendo rientrare tale danno <strong>nel</strong>la previsione dell’art. 2059 c.c., in palese contrasto con la sentenza «guida»<br />

della stessa Corte n. 184/1986. Legittime sono state ritenute dalla giurisprudenza le aspettative risarcitorie del<br />

nascituro per la morte del genitore, come pure quelle del nascituro per la morte del fratello bambino comprendendo<br />

in ciò i danni «riflessi» in virtù del requisito della convivenza con il soggetto leso. La valutazione me<strong>di</strong>colegale<br />

sarà dunque in<strong>di</strong>spensabile, per la valutazione dei danni <strong>nel</strong> minore, sebbene si presenti sovente<br />

complessa e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile previsione e soluzione a fronte <strong>di</strong> casi <strong>di</strong> macropermanenti, con un occhio ad una<br />

possibile riforma ad hoc, alla pari del danno dell’anziano.<br />

L’esame del danno <strong>biologico</strong> <strong>nel</strong>l’anziano<br />

La svolta innovativa con la figura del danno <strong>biologico</strong> ha indubbiamente contribuito a rivalutare il danno<br />

<strong>nel</strong>l’anziano. Difatti, mentre la vecchia dottrina non riteneva applicabili <strong>nel</strong> caso dell’anziano i criteri generali sui<br />

quali si basa la valutazione del danno alla persona in quanto soggetto non idoneo a produrre effetti positivi sul<br />

red<strong>di</strong>to e sul patrimonio quasi «uomo senza valore», secondo i principi in materia risarcitoria dell’epoca, si<br />

faceva progressivamente strada <strong>nel</strong>la più recente dottrina fino ad arrivare alla «scoperta» da parte della<br />

Consulta del danno <strong>biologico</strong> <strong>di</strong> per sé risarcibile, il <strong>di</strong>verso concetto del valore uomo, a prescindere dall’età, dal<br />

sesso e dal red<strong>di</strong>to.<br />

44 n. 2 - maggio 2003

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