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Scarica la ricerca - vol I (13,1 MB) - federcasa lombardia

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Linee guida per una casa dure<strong>vol</strong>e e sostenibile in re<strong>la</strong>zione al parco edilizio esistente nel territorio di Mi<strong>la</strong>noSloveniaSveziaRegno UnitoIl Par<strong>la</strong>mento ha adottato il National Energy Programme, recante gli obiettivi in terminidi efficienza energetica, solo in parte rispondenti al<strong>la</strong> direttiva europea.Per il settore residenziale, nel 2005 è stata approvata una legge finalizzataall’efficienza energetica degli edifici, che avrà un’applicazione graduale, non paralle<strong>la</strong>al<strong>la</strong> direttiva comunitaria.Esiste un Piano di azione per l’efficienza energetica, che illustra gli obiettivi e lemisure chiave per raggiungerli.Inquadramento generale del panorama legis<strong>la</strong>tivo nazionale analizzato.In Italia l’allineamento al<strong>la</strong> direttiva 2002/91/CE è stato attuato con diverse leggi, atte a definire glisvariati ambiti di intervento proposti; tuttavia <strong>la</strong> disposizione normativa forse più nota, che hafornito le basi per il recepimento del<strong>la</strong> direttiva europea essendo già in vigore sul territorioitaliano, fu <strong>la</strong> legge n. 10 del 9 gennaio 1991 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, dirisparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), sviluppata con l'intento dirazionalizzare l'utilizzo dell'energia per il riscaldamento degli edifici ed ancora oggi valida sottoalcuni aspetti di calcolo delle dispersioni.Per meglio comprendere <strong>la</strong> situazione tecnico normativa che ha portato al<strong>la</strong> stesura del<strong>la</strong> legge n.10 è necessario illustrare sia pur brevemente il quadro normativo contestuale.Dei decreti attuativi recanti le modalità di applicazione previsti, solo uno, ancorché di primariaimportanza, è stato emanato in tempi accettabili anche se ben maggiori dei previsti 180 giorni: ild.P.R. 29 agosto 1993, n. 412. Esso fu promulgato con lo scopo preciso di rego<strong>la</strong>mentare afondo <strong>la</strong> materia, interessandosi del<strong>la</strong> progettazione, dell’instal<strong>la</strong>zione e del<strong>la</strong> tenuta in eserciziodegli impianti termici. In questa normativa, sono state definite le condizioni al contorno pereffettuare il calcolo del<strong>la</strong> dispersione di calore e i parametri da confrontare con valori limiti dilegge. In partico<strong>la</strong>re i metodi e gli algoritmi con cui tali parametri si sarebbero dovuti calco<strong>la</strong>reerano rimandati a specifiche norme tecniche a cura dell’UNI, da adottarsi con apposito decreto(emanato il 6 agosto 1994) destinato a trasformare le norme UNI da norme <strong>vol</strong>ontarie adisposizioni cogenti.Si rammenta, a conclusione di questo punto, come tali metodologie di calcolo siano rimastesostanzialmente uguali a se stesse fino al 2005, non tenendo conto in alcun modo delleinnovazioni tecnologiche, a meno delle limitate novità introdotte dal d.P.R. 660 del 1996 e dallemodifiche apportate al 412 dal d.P.R. 551 del 1999.Inserito contestualmente in un ampio piano energetico di estensione nazionale, il testo del<strong>la</strong>legge n.10 del 1991 ha diviso l'Italia in aree geografiche distinte e in zone climatiche,c<strong>la</strong>ssificandole con periodi precisi di esercizio a determinate temperature. Le zone climatichesono state valutate anche in base alle velocità dei venti dominanti, con coefficienti di esposizioneindicati per le differenti necessità. Purtroppo però, a causa dei ritardi dell’emanazione degliulteriori decreti attuativi previsti dal<strong>la</strong> legge stessa 56 , ma anche a causa di una scarsaconsiderazione del problema energetico in Italia, in quel periodo le speranze e gli obiettivi del<strong>la</strong>norma sono stati disattesi.La legge esponeva una metodologia per <strong>la</strong> valutazione del bi<strong>la</strong>ncio energetico di un edificioancora oggi valida, in cui apporti e dispersioni di calore erano da concepire in maniera che <strong>la</strong> lorosomma algebrica rappresentasse il bi<strong>la</strong>ncio energetico. Per far sì che questo bi<strong>la</strong>ncio fosse attivo(cioè l'interno dell'edificio fosse più caldo e conforte<strong>vol</strong>e dell'esterno) era necessario spenderedell'energia (primaria) per ottenere una determinata temperatura prefissata (21°C nello specifico).La legge imponeva anche <strong>la</strong> verifica del<strong>la</strong> tenuta dell'iso<strong>la</strong>mento di pareti e tetto al fine di nondisperdere inutilmente energia, con l'obiettivo dichiarato di mantenere il più possibile il calore56 Per far fronte a questa necessità di rego<strong>la</strong>mentazione, non sono mai stati purtroppo emanati i decreti attuativi del<strong>la</strong>legge 10 in partico<strong>la</strong>re quelli previsti dai comma 1 e 2 dell’articolo 4 del<strong>la</strong> legge stessa.115

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